IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
modificato, tra l'altro, dall'art.  17-quater  del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
aprile 2016, n. 49, con il quale e' stato inserito il comma 3-bis  al
predetto art. 5; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
dicembre 2003, in particolare il comma  2  dell'art.  6,  cosi'  come
modificato, da ultimo, con il decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 5 marzo 2020,  emanato  in  attuazione  del  citato
comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 269/2003, con  il  quale
sono state stabilite le condizioni di  remunerazione  della  giacenza
del  conto  corrente  fruttifero  presso  la  Tesoreria  dello  Stato
denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a.  -  gestione  separata»,
finalizzate al loro allineamento ai livelli di mercato  in  relazione
all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del  conto  medesimo,
tenendo conto altresi' del costo effettivo delle  passivita'  che  lo
alimentano e della stabilita' che lo caratterizza; 
  Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 5 marzo 2020 e' stata stabilita, per  l'anno  2020,
una  remunerazione  della  giacenza  del  suddetto   conto   corrente
fruttifero di Tesoreria in misura pari al minore tra il  costo  medio
dello stock (consistenza)  dei  titoli  di  Stato  ed  il  costo  del
risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  Considerato,  inoltre,  che  la  remunerazione  dell'attivita'   di
gestione  dei  buoni  postali  fruttiferi  trasferiti  al   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4,  lettera
c), del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  5
dicembre 2003, e' oggetto,  a  partire  dal  2018,  di  una  distinta
compensazione ai sensi dell'apposita  Convenzione  stipulata  tra  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a.; 
  Considerata l'esigenza di determinare la  remunerazione  del  conto
corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.a.  -  gestione  separata»,  al  fine   di
preservarne  l'allineamento  ai  livelli  di  mercato  in   relazione
all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del  conto  medesimo,
tenendo conto del costo effettivo delle passivita' che lo  alimentano
e della stabilita' che lo caratterizza; 
  Considerato che alla luce di quanto sopra appare  equo  confermare,
per gli anni 2021 e 2022, le condizioni  di  remunerazione  stabilite
per il 2020 in relazione al suddetto conto corrente fruttifero, poste
in misura pari al minore tra il costo medio dello stock (consistenza)
dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sostenuto dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., con possibilita' di  revisione  per
l'anno 2022, ampliando, altresi',  le  informazioni  da  ricevere  in
merito all'andamento di detto costo; 
  Ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare  il  citato  comma  2
dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  5
dicembre 2003 e di aggiungere un comma 2-bis al medesimo articolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per gli anni 2021 e 2022 il comma 2 dell'art.  6  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del  5  dicembre  2003,  cosi'
come modificato  dai  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 28 maggio 2014, del 12 maggio 2016, del 28 novembre  2018
e del 5 marzo 2020, e' sostituito dal seguente: 
    «Sulla giacenza del conto  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  corrisponde  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.   un
interesse  determinato  secondo  il  criterio   di   calcolo   giorni
effettivi/giorni effettivi, sulla base di un  tasso  pari  al  minore
tra: 
      il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a.; 
      il costo medio dello stock (consistenza) dei  titoli  di  Stato
domestici. 
  Gli interessi sulle somme che affluiscono a  detto  conto  corrente
fruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  decorrono
dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno  dovuto  per
il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate.  Il  costo
medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato ed il  costo  del
risparmio postale sono determinati a  titolo  di  previsione  per  il
primo semestre  dell'anno  ed  a  titolo  definitivo,  con  eventuale
conguaglio della differenza, per l'intera annualita'. 
  Le suddette condizioni di remunerazione possono essere riviste  per
l'anno 2022 su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze
o su richiesta di Cassa depositi e prestiti S.p.a., con preavviso  da
comunicarsi entro il 30 settembre del 2021. 
  Ai fini del presente comma: 
    a) per «costo del risparmio postale»  si  intende  il  costo  del
risparmio  postale  annualizzato  espresso  in  termini   percentuali
sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel semestre o  anno
di riferimento, cosi'  come  risultante  dalle  registrazioni  e  dai
documenti contabili della Cassa depositi e prestiti S.p.a., calcolato
come rapporto tra: 
      1) la  somma  dei  valori  registrati  a  conto  economico  nel
semestre o anno di riferimento relativi: (i) agli  interessi  passivi
connessi  ai  prodotti  del  risparmio  postale  emessi  dalla  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e (ii) alle commissioni riconosciute dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a. a Poste Italiane S.p.a. a titolo  di
remunerazione per le attivita' connesse al servizio di  raccolta  del
risparmio postale, al netto del corrispettivo riconosciuto alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a.  per  la  gestione  dei  buoni  fruttiferi
postali trasferiti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai
sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), del presente decreto; 
      2) la media tra la somma dei saldi contabili dei  prodotti  del
risparmio postale  registrati  alla  fine  del  semestre  o  anno  di
riferimento e la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio
postale registrati alla fine del semestre o anno precedente; 
      I dati di cui ai  numeri  1)  e  2)  della  lettera  a)  devono
risultare da un bilancio certificato dalla societa' di revisione. 
    b) per «costo medio dello stock (consistenza) dei titoli di Stato
domestici» si intende il rapporto tra i) gli interessi sui titoli  di
Stato domestici nel semestre o nell'anno di riferimento, calcolati in
base al principio di competenza economica ESA 2010 dalla Direzione II
del Dipartimento del tesoro e ii) la media tra la somma  dello  stock
(consistenza) di titoli di Stato domestici alla fine del  semestre  o
anno precedente e la somma dello stock  (consistenza)  di  titoli  di
Stato domestici alla fine del semestre o anno  di  riferimento,  come
comunicato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. dalla  Direzione  II
del Dipartimento del tesoro.»