Art. 2 
 
                    Programmazione del personale 
 
  1. La programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1,  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per il triennio  2021-2023,
e' realizzata assicurando, nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo di
previsione  triennale,  la  piena  sostenibilita'  delle  spese   nel
rispetto dei limiti di cui all'art.  5  del  medesimo  decreto  e  di
quanto previsto all'art. 3 del presente decreto. 
  2. La programmazione del personale di cui al comma 1 persegue e  si
conforma ai seguenti indirizzi: 
    a) realizzare una composizione dell'organico  dei  professori  in
modo che la percentuale dei professori di prima fascia sia  contenuta
entro il 50 per cento dei professori di prima e seconda  fascia,  con
verifica annuale e obbligo di rientrare nella  predetta  composizione
nell'annualita' successiva vincolando le risorse necessarie; 
    b) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di  cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240  del  2010,  non
inferiore a quello dei  professori  di  prima  fascia  reclutati  nel
medesimo periodo,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  per  le
istituzioni  con  una  percentuale  di  professori  di  prima  fascia
superiore al 30 per cento del totale dei professori con l'obbligo  di
rientrare nel predetto parametro dalla prima annualita' successiva al
suddetto triennio vincolando le risorse necessarie; 
    c) realizzare una composizione dell'organico  di  ricercatori  di
cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n.  240  del  2010,
non inferiore al 10 per cento  dei  professori  di  prima  e  seconda
fascia, con l'obbligo di adeguarsi al  predetto  parametro  entro  il
triennio. 
  3. I parametri di cui alle lettere a) e b) non  si  applicano  agli
Istituti  universitari  a  ordinamento  speciale,  in  ragione  delle
peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi. 
  4. In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro
di cui al comma 2, lettera c) e' prevista una penalizzazione, pari al
10 per cento,  a  valere  sulle  assegnazioni  annue  delle  facolta'
assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026. 
  5. In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro
di cui all'art. 18, comma 4,  della  legge  n.  240  del  2010,  come
modificato dall'art. 19, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, e' prevista una penalizzazione,  pari  al  10
per  cento,  a  valere  sulle  assegnazioni  annue   delle   facolta'
assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026. 
  6. La programmazione  e'  adottata  e  aggiornata  annualmente  dal
consiglio di amministrazione, in sede di  approvazione  del  bilancio
unico di Ateneo di previsione triennale.