Art. 2 Programmazione del personale 1. La programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per il triennio 2021-2023, e' realizzata assicurando, nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, la piena sostenibilita' delle spese nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 del medesimo decreto e di quanto previsto all'art. 3 del presente decreto. 2. La programmazione del personale di cui al comma 1 persegue e si conforma ai seguenti indirizzi: a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di prima fascia sia contenuta entro il 50 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con verifica annuale e obbligo di rientrare nella predetta composizione nell'annualita' successiva vincolando le risorse necessarie; b) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili, per le istituzioni con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori con l'obbligo di rientrare nel predetto parametro dalla prima annualita' successiva al suddetto triennio vincolando le risorse necessarie; c) realizzare una composizione dell'organico di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, non inferiore al 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con l'obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio. 3. I parametri di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli Istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi. 4. In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro di cui al comma 2, lettera c) e' prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facolta' assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026. 5. In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facolta' assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026. 6. La programmazione e' adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale.