Art. 3 
 
            Rispetto dei limiti delle spese di personale 
             e di indebitamento e facolta' assunzionali 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,  nonche'
la sostenibilita' e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale
delle  universita',  fatto  salvo   quanto   previsto   dal   decreto
legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni
limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e  a  tempo
determinato previste dalla legislazione vigente,  che  definiscono  i
livelli occupazionali massimi su scala  nazionale,  per  il  triennio
2021-2023, si prevede che: 
    a) ciascun Ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
un valore dell'indicatore delle spese di personale pari  o  superiore
all'80 per cento o un importo delle spese di personale e degli  oneri
di ammortamento superiore all'82  per  cento  delle  entrate  di  cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto
delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c),
del medesimo decreto, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  3  del
presente articolo, puo' procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico
del proprio bilancio per una spesa media annua non  superiore  al  50
per cento di  quella  relativa  al  personale  cessato  dal  servizio
nell'anno precedente; 
    b) ciascun Ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
valori inferiori a quelli di  cui  alla  lettera  a)  puo'  procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori  a
tempo determinato di cui all'art. 24,  comma  3,  lettera  b),  della
legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio,  per  una
spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
importo pari al 20 per cento del  margine  ricompreso  tra  l'82  per
cento  delle  entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la  somma
delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico
del bilancio di Ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31  dicembre
dell'anno precedente; 
    c)  gli  Atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle
spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per
cento  delle  entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'art. 6, comma  4,  lettera  c),  del  medesimo  decreto,  non
possono contrarre nuovi mutui e  altre  forme  di  indebitamento  con
oneri a carico del proprio bilancio; 
    d)  gli  Atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento  superiore  al  10  per   cento   o   con   un   valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80  per  cento
possono contrarre ulteriori  forme  di  indebitamento  a  carico  del
proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'Ateneo  di  esercizio  e  alla  predisposizione  di  un  piano   di
sostenibilita' finanziaria redatto  secondo  modalita'  definite  con
decreto   della   competente   Direzione   generale   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato Ministero,  e
inviato, entro quindici giorni dalla  delibera,  al  Ministero  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. 
  2. Le universita' con un indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80 per cento  che  si  trovano  in  una  situazione  di
significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'art.  18,
comma 4-bis, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  non  possono
procedere, nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi
accademici, ad assunzioni di personale ad eccezione delle ipotesi ivi
previste. 
  3. Sono in ogni caso consentite: 
    a) le assunzioni di personale riservate alle categorie  protette,
nei limiti della quota  d'obbligo,  e  quelle  relative  a  personale
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'art. 5, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  49  del
2012; 
    b)  la  contrazione  di  forme   di   indebitamento   con   oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni. 
  4. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto  dall'Ateneo
e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio
dei   revisori   dei   conti,   e'   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto
anche della situazione di indebitamento degli enti e  delle  societa'
partecipate. 
  5. Il Ministero procede annualmente alla verifica del valore  degli
indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),  nonche'  alla
successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma,
comunicando gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  6. La spesa  media  annua  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'
determinata fino a concorrenza dei limiti di  spesa,  ove  esistenti,
fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn  over
del sistema universitario e non puo' comunque determinare annualmente
una attribuzione  di  facolta'  assunzionali  a  livello  di  singola
istituzione universitaria inferiore  al  50  per  cento  della  spesa
relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. 
  7. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese  per
indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto ai commi 1  e
2: 
    a) determinano responsabilita' per danno erariale  nei  confronti
dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte; 
    b) comportano penalizzazioni  nelle  assegnazioni  del  Fondo  di
finanziamento ordinario  delle  universita'  (FFO)  da  corrispondere
all'Ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un
importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita'. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  ufficio  di
controllo per il controllo  preventivo  di  regolarita'  contabile  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2021 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca 
                                Messa 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1941