IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quater della citata  legge
n. 241/1990; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2010, n. 38/2010, con  il
quale  la  societa'  cooperativa  «Cooperativa  Azzurra  -   societa'
cooperativa», con sede in Sassari (SS) (codice fiscale  01084590908),
e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono  stati
nominati  commissari  liquidatori  il  dott.  Marco  Fantone,  l'avv.
Francesco Azzena e l'avv. Egidio Ricciardi; 
  Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali  e
reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale  di
Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 Reg. G.I.P.  emessa  dal
giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile  2020,  con  la
quale e' stata disposta nei confronti  del  dott.  Marco  Fantone  la
misura cautelare personale della  custodia  in  carcere,  nonche'  il
sequestro preventivo dei beni; 
  Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti  e  motivate
ragioni  di  pubblico  interesse   supportanti   l'adozione   di   un
provvedimento cautelare sia a tutela  degli  interessi  sottesi  alla
stessa procura liquidatoria, sia a  tutela  dell'affidamento  riposto
dai  terzi  nell'ambito  dei  rapporti  discendenti  dalla   medesima
procedura liquidatoria; 
  Preso atto che sussistono  le  gravi  ragioni  richieste  dall'art.
21-quater, secondo  comma,  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni  ai  fini  dell'adozione  del  presente
provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi  illustrati  e'
urgente  la  sospensione   dell'esecutivita'   del   citato   decreto
ministeriale n. 38/2010 del 4 marzo 2010 nella parte  riguardante  la
nomina del dott. Marco Fantone quale  commissario  liquidatore  della
societa' cooperativa «Cooperativa  Azzurra -  societa'  cooperativa»,
con sede in Sassari (SS); 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  con  nota  ministeriale  n.  0147555  del   13   maggio   2021,
all'interessato  e'   stata   data   comunicazione   dell'avvio   del
procedimento di  sospensione  in  applicazione  dell'art.  21-quater,
secondo comma, della legge n. 241/1990; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma  75,  del  decreto-legge  n.
95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135, di non procedere alla  sostituzione  del  dott.  Marco  Fantone,
essendo attualmente in carica l'avv. Francesco Azzena e l'avv. Egidio
Ricciardi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per la motivazione indicata in premessa, il  dott.  Marco  Fantone,
nominato   commissario   liquidatore   della   societa'   cooperativa
«Cooperativa Azzurra - societa' cooperativa»,  con  sede  in  Sassari
(SS), e' sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale  n.
38/2010 del 4 marzo 2010 per la durata di sei  mesi  dalla  data  del
presente  decreto,   fatte   salve   le   successive   determinazioni
dell'Amministrazione, che potranno essere adottate  alla  luce  degli
sviluppi del procedimento penale.