IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 29-bis, comma 1, nel quale e' disposto che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali; Visto il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, che stabilisce che i buoni oggetto dell'intervento non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente; Considerato che il predetto art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, al comma 2, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative dei sopra menzionati buoni per l'acquisto di servizi termali e, al comma 3, che, per le finalita' di cui al medesimo art. 29-bis, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione e che gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse; Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che integra il fondo di cui al comma 1 dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, con ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021; Visto il regio decreto 28 settembre 2019, n. 1924, recante il «Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante il «Riordino del settore termale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera g), e l'art. 20, nonche' l'allegato 9 al medesimo decreto; Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante la «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e, in particolare, gli articoli 194 e 199; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Considerata la necessita' di dare impulso al sistema termale-minerario italiano, colpito dagli effetti della gravissima pandemia da COVID-19; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, «societa' in house» del Ministero; b) «buono»: il buono di acquisto concesso ai cittadini per la fruizione di servizi termali presso gli enti termali accreditati ai fini dell'intervento di cui al presente decreto; c) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»; d) «delegato»: il soggetto autorizzato dal rappresentante legale dell'ente termale ad operare, tramite apposita delega, sulla piattaforma informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto; e) «ente termale»: il soggetto, iscritto nel registro delle imprese, che opera nel settore termale e delle acque minerali curative, come desumibile dall'attivazione nel certificato camerale di attivita' economiche riconducibili al codice Ateco 2007 96.04.20 «Stabilimenti termali»; f) «Fondo»: il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104/2020, destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali; g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; h) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General data protection regulation - GDPR); i) «Spid»: il Sistema pubblico di identita' digitale che consente l'accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni; j) «utente»: il soggetto maggiorenne, residente nel territorio nazionale, che usufruisce dei servizi termali oggetto di agevolazione presso uno degli enti termali accreditati.