Art. 10 Prenotazione del buono 1. Gli utenti interessati ad ottenere il buono devono effettuare una preventiva prenotazione del medesimo buono presso uno degli enti termali accreditati di cui all'art. 9. L'ente termale che riceve la richiesta di prenotazione dell'utente svolge, attraverso la procedura informatica, le seguenti attivita': a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto; b) inserimento delle informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall'utente, ivi incluso il consenso al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico utente, non risultino prenotazioni gia' attive ovvero precedenti fruizioni del buono; c) invio della richiesta di prenotazione del buono. 2. In seguito al completamento della prenotazione, la procedura informatica, verificata la disponibilita' residua delle risorse del Fondo di cui all'art. 4, rilascia un documento contenente le informazioni relative alla prenotazione dei servizi termali da parte dell'utente, ivi incluso il codice univoco identificativo dell'avvenuta prenotazione. Tale documento potra' essere inviato all'utente tramite e-mail, laddove la casella di posta elettronica sia stata indicata dall'utente stesso in fase di prenotazione, ovvero potra' essere stampato e consegnato all'utente direttamente dall'ente termale. 3. La prenotazione ha un termine di validita' di sessanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente e' tenuto a fruire, presso l'ente termale prescelto, dei servizi termali prenotati, con le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 1. Qualora l'utente non fruisca dei servizi termali prenotati entro il predetto termine, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilita' del Fondo.