Art. 11 
 
       Erogazione dei servizi termali e liquidazione del buono 
 
  1. Entro il termine massimo di cui all'art. 10, comma  3,  l'utente
si reca presso l'ente termale per fruire dei servizi termali  oggetto
di prenotazione. In tale fase, l'ente termale  effettua  le  seguenti
attivita': 
    a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante  il
sistema di autenticazione Spid, alla  procedura  informatica  per  la
gestione dell'intervento di cui al presente decreto; 
    b) selezione della prenotazione riferita all'utente; 
    c) inserimento  della  data  di  inizio  erogazione  dei  servizi
termali oggetto della prenotazione, rilevante ai  fini  del  rispetto
del termine massimo di cui all'art. 10, comma 3. 
  2. Al termine del ciclo di cure da parte dell'utente  e,  comunque,
non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio  dell'erogazione
dei servizi termali di cui alla  lettera  c),  del  comma  1,  l'ente
termale, previa emissione della relativa fattura, puo' richiedere  il
rimborso del valore del buono fruito dall'utente. A tali fini, l'ente
termale svolge le seguenti attivita': 
    a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante  il
sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica; 
    b) selezione della prenotazione del buono riferita all'utente; 
    c) inserimento  dei  dati  relativi  all'erogazione  dei  servizi
termali erogati, ivi inclusi gli estremi e  l'importo  della  fattura
emessa  nonche'  l'importo  del   buono   effettivamente   utilizzato
dall'utente; 
    d)  caricamento  degli   allegati   richiesti   dalla   procedura
informatica, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, tra cui: 
      i. la fattura emessa dall'ente termale a fronte dell'erogazione
dei servizi termali,  in  cui  e'  riportato  il  codice  univoco  di
avvenuta prenotazione di cui all'art. 10, comma 2; 
      ii.  la  dichiarazione,  resa  dal   medesimo   ente   termale,
attestante che, per l'utente intestatario  della  fattura,  e'  stato
acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei  dati  ai
sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR, all'Agenzia; 
      iii. le ulteriori dichiarazioni rese dal legale  rappresentante
dell'ente termale attestanti il rispetto della disciplina che  regola
il presente intervento. 
  3. Qualora la richiesta di rimborso del buono  da  parte  dell'ente
termale non venga effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2,  la
relativa prenotazione del buono decade. Nel caso in cui l'utente  non
usufruisca  integralmente   dei   servizi   termali   oggetto   della
prenotazione, il buono e' pari al  prezzo  dei  servizi  fruiti,  nei
limiti di cui all'art. 7, comma 1. 
  4. Per le prenotazioni per cui risulti correttamente effettuata  la
procedura di inserimento della documentazione  di  cui  al  comma  2,
l'Agenzia procede, entro il mese successivo alla presentazione  della
richiesta di rimborso, all'erogazione dell'importo corrispondente  al
buono sul conto  corrente  dell'ente  termale  indicato  in  sede  di
richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini  connessi
all'eventuale svolgimento delle attivita'  di  controllo  di  cui  al
successivo art. 12.