Art. 11 Erogazione dei servizi termali e liquidazione del buono 1. Entro il termine massimo di cui all'art. 10, comma 3, l'utente si reca presso l'ente termale per fruire dei servizi termali oggetto di prenotazione. In tale fase, l'ente termale effettua le seguenti attivita': a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto; b) selezione della prenotazione riferita all'utente; c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'art. 10, comma 3. 2. Al termine del ciclo di cure da parte dell'utente e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali di cui alla lettera c), del comma 1, l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, puo' richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente. A tali fini, l'ente termale svolge le seguenti attivita': a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica; b) selezione della prenotazione del buono riferita all'utente; c) inserimento dei dati relativi all'erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l'importo della fattura emessa nonche' l'importo del buono effettivamente utilizzato dall'utente; d) caricamento degli allegati richiesti dalla procedura informatica, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, tra cui: i. la fattura emessa dall'ente termale a fronte dell'erogazione dei servizi termali, in cui e' riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione di cui all'art. 10, comma 2; ii. la dichiarazione, resa dal medesimo ente termale, attestante che, per l'utente intestatario della fattura, e' stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR, all'Agenzia; iii. le ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente termale attestanti il rispetto della disciplina che regola il presente intervento. 3. Qualora la richiesta di rimborso del buono da parte dell'ente termale non venga effettuata nei termini di cui al comma 2, la relativa prenotazione del buono decade. Nel caso in cui l'utente non usufruisca integralmente dei servizi termali oggetto della prenotazione, il buono e' pari al prezzo dei servizi fruiti, nei limiti di cui all'art. 7, comma 1. 4. Per le prenotazioni per cui risulti correttamente effettuata la procedura di inserimento della documentazione di cui al comma 2, l'Agenzia procede, entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di rimborso, all'erogazione dell'importo corrispondente al buono sul conto corrente dell'ente termale indicato in sede di richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini connessi all'eventuale svolgimento delle attivita' di controllo di cui al successivo art. 12.