Art. 12 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1.  L'Agenzia  procede,  anche  in  modalita'   da   remoto,   allo
svolgimento dei controlli previsti dalle  disposizioni  nazionali  al
fine di verificare, su un  campione  significativo  di  richieste  di
rimborso dei buoni fruiti, la corrispondenza tra il buono prenotato e
lo sconto applicato in fattura dall'ente  termale  e  la  veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio  rilasciate  dai
soggetti  coinvolti  nel  procedimento  amministrativo  connesso   al
presente  provvedimento.  A  tal  fine,  l'Agenzia  puo'   effettuare
accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione  diretta  e
telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla  verifica
degli stati, oppure tramite verifiche  e  ispezioni  in  loco,  delle
qualita'  e  dei  fatti   riguardanti   le   predette   dichiarazioni
sostitutive. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'Agenzia  non
procede all'erogazione all'ente termale del buono richiesto,  che  si
intende, a tutti gli effetti, revocato.