Art. 12 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. L'Agenzia procede, anche in modalita' da remoto, allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di richieste di rimborso dei buoni fruiti, la corrispondenza tra il buono prenotato e lo sconto applicato in fattura dall'ente termale e la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, l'Agenzia puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, oppure tramite verifiche e ispezioni in loco, delle qualita' e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni sostitutive. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'Agenzia non procede all'erogazione all'ente termale del buono richiesto, che si intende, a tutti gli effetti, revocato.