Art. 5 Beneficiari del buono 1. Possono beneficiare del buono previsto all'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 gli utenti che acquistano, presso gli enti termali, accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9, uno o piu' dei servizi termali alle condizioni di cui all'art. 6. 2. Ciascun utente puo' usufruire, nell'ambito della disciplina di cui al presente provvedimento, di un unico buono, anche laddove l'importo riconosciuto sia inferiore al massimale di cui all'art. 7, comma 1.