Art. 5 
 
                        Beneficiari del buono 
 
  1. Possono beneficiare del buono previsto all'art. 29-bis, comma 1,
del decreto-legge n. 104/2020 gli utenti che acquistano,  presso  gli
enti termali, accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9, uno
o piu' dei servizi termali alle condizioni di cui all'art. 6. 
  2. Ciascun utente puo' usufruire, nell'ambito della  disciplina  di
cui al presente provvedimento,  di  un  unico  buono,  anche  laddove
l'importo riconosciuto sia inferiore al massimale di cui all'art.  7,
comma 1.