Art. 6 Servizi termali agevolabili 1. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente provvedimento i servizi termali erogati dagli enti termali accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9. 2. Ai fini dell'ammissibilita' al beneficio di cui al presente decreto, i servizi termali di cui al comma 1 non devono essere gia' a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.