Art. 6 
 
                     Servizi termali agevolabili 
 
  1. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente provvedimento  i
servizi termali erogati dagli enti  termali  accreditati  secondo  la
procedura di cui all'art. 9. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' al  beneficio  di  cui  al  presente
decreto, i servizi termali di cui al comma 1 non devono essere gia' a
carico del Servizio  sanitario  nazionale,  di  altri  enti  pubblici
ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti  all'utente,  fatte
salve  le  eventuali  detrazioni  previste  dalla  vigente  normativa
fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto  dal
buono.