Art. 7 Buono per la fruizione dei servizi termali 1. Il buono e' concesso nella misura del 100% (cento per cento) del prezzo di acquisto presso l'ente termale dei servizi di cui all'art. 6, fino a un massimo di euro 200,00 per ciascuna richiesta presentata ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento. 2. Il buono da' diritto all'applicazione di una riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali di cui all'art. 6 corrispondente al valore del medesimo buono. Nel caso in cui il prezzo di acquisto dei servizi termali sia superiore al massimale di cui al comma 1, l'importo eccedente e' integralmente a carico dell'utente. 3. Il buono non e' cedibile a terzi, ne' a titolo gratuito ne' in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.