Art. 9 
 
                  Accreditamento dell'ente termale 
 
  1. Le richieste del buono possono essere  presentate  dagli  utenti
presso gli enti termali preventivamente accreditati sulla base  della
procedura di cui al successivo comma 2. A tal fine, il rappresentante
legale dell'ente termale  deve  presentare  una  specifica  richiesta
attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) accesso, mediante il  sistema  di  autenticazione  Spid,  alla
procedura informatica per  la  gestione  dell'intervento  di  cui  al
presente decreto; 
    b) immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale,  tra
cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attivita'; 
    c) immissione dei dati  necessari  ai  fini  dell'erogazione  dei
rimborsi all'ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti; 
    d)  caricamento   di   copia   dell'autorizzazione   all'apertura
dell'attivita' termale e delle necessarie  dichiarazioni  sostitutive
di certificazione, rilasciate  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  e'
attestato  il  possesso  dei  requisiti  necessari  allo  svolgimento
dell'attivita' di erogazione dei servizi termali e in cui  si  assume
l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni  connesse
alla sospensione o chiusura dell'attivita'; 
    e) caricamento della dichiarazione  con  cui  l'ente  termale  si
impegna  ad  acquisire  il  consenso,  da  parte  degli  utenti,   al
trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati  ai  sensi  degli
articoli 13 e 14 del regolamento GDPR; 
    f) invio della richiesta di accreditamento. 
  2. L'Agenzia, ricevuta la  richiesta  di  accreditamento  da  parte
dell'ente   termale,   svolge   gli   opportuni    controlli    sulla
documentazione fornita, ivi compresa la verifica dei poteri di  firma
del legale rappresentante indicato nella richiesta  e  sull'attivita'
svolta, in  base  alle  informazioni  riportate  sul  registro  delle
imprese.  In  caso  di  esito  positivo  delle  predette   verifiche,
l'Agenzia procede all'accreditamento, dandone comunicazione  all'ente
termale ed aggiornando l'elenco degli  enti  termali  presso  cui  e'
possibile  prenotare   il   buono,   che   sara'   reso   disponibile
nell'apposita  sezione  dedicata  all'intervento  sul  sito  internet
dell'Agenzia. 
  3. In caso di esito negativo dei  controlli  di  cui  al  comma  2,
l'Agenzia ne da' comunicazione all'ente termale, motivando il mancato
accoglimento della richiesta di accreditamento,  nel  rispetto  delle
procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.