Art. 9 Accreditamento dell'ente termale 1. Le richieste del buono possono essere presentate dagli utenti presso gli enti termali preventivamente accreditati sulla base della procedura di cui al successivo comma 2. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita': a) accesso, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto; b) immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attivita'; c) immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti; d) caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attivita' termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui e' attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attivita' di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell'attivita'; e) caricamento della dichiarazione con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR; f) invio della richiesta di accreditamento. 2. L'Agenzia, ricevuta la richiesta di accreditamento da parte dell'ente termale, svolge gli opportuni controlli sulla documentazione fornita, ivi compresa la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante indicato nella richiesta e sull'attivita' svolta, in base alle informazioni riportate sul registro delle imprese. In caso di esito positivo delle predette verifiche, l'Agenzia procede all'accreditamento, dandone comunicazione all'ente termale ed aggiornando l'elenco degli enti termali presso cui e' possibile prenotare il buono, che sara' reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento sul sito internet dell'Agenzia. 3. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 2, l'Agenzia ne da' comunicazione all'ente termale, motivando il mancato accoglimento della richiesta di accreditamento, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.