IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle finanze 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito» e, in particolare, il Capo II del Titolo I,  concernente  la
«Riscossione  mediante  ruoli»,  e  il  Titolo  II,  concernente   la
«Riscossione coattiva»; 
  Visto il decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  recante
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto l'art.  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
concernente «Disposizioni in  materia  di  servizio  nazionale  della
riscossione»; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  del  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
che ha previsto la soppressione di Equitalia e l'istituzione,  a  far
data dal 1° luglio 2017, di un  ente  pubblico  economico  denominato
Agenzia delle entrate - Riscossione; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, il quale stabilisce: 
    al comma 4,  che  sono  automaticamente  annullati  i  debiti  di
importo  residuo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale,  interessi
per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti  dai  singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, delle persone fisiche  che  hanno  conseguito,  nel
periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini  delle  imposte
sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi  dalle  persone
fisiche che hanno conseguito, nel periodo  d'imposta  in  corso  alla
data del 31 dicembre  2019,  un  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro; 
    al comma 5, che con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge,  sono  stabilite
le modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui  al  comma
4, del relativo discarico  e  della  conseguente  eliminazione  dalle
scritture patrimoniali degli enti creditori; 
    al comma 6, che fino  alla  data  stabilita  dal  citato  decreto
ministeriale e' sospesa la riscossione di tutti i debiti  di  importo
residuo, alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge,  fino  a
5.000  euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi   per   ritardata
iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai  singoli  carichi
affidati agli agenti della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31
dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione; 
    al comma 9, che le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8  non  si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma  16,
lettere a), b) e c), del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
nonche' alle  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'art.  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del 26 maggio  2014,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
  Considerata la necessita' di adottare il decreto  ministeriale,  di
cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  con
il quale si stabiliscono le modalita' e le date dell'annullamento dei
debiti di cui al comma 4 del medesimo art. 4, del relativo  discarico
e della conseguente eliminazione dalle scritture  patrimoniali  degli
enti creditori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Entro il 20 agosto 2021  l'agente  della  riscossione  trasmette
all'Agenzia delle entrate, secondo le  specifiche  tecniche  previste
nell'allegato n. 1, l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio
sistema informativo alla  data  del  23  marzo  2021,  delle  persone
fisiche e dei soggetti diversi dalle persone  fisiche  aventi  uno  o
piu' debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021,
fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi  per  ritardata
iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai  singoli  carichi
affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di
quelli indicati dall'art. 4, comma  9,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41. 
  2.  Entro  il  30  settembre  2021  l'Agenzia  delle  entrate,  per
consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per
i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all'art. 4, comma
4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, restituisce a quest'ultimo
l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, segnalando,  tra  i
codici fiscali in esso ricompresi e secondo  le  specifiche  tecniche
previste nell'allegato n. 1, quelli relativi a  soggetti  che,  sulla
base delle dichiarazioni dei redditi e  delle  certificazioni  uniche
presenti nella  propria  banca  dati  alla  data  di  emanazione  del
presente  decreto,  risultano  avere  conseguito  redditi  imponibili
superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4. 
  3. L'annullamento dei debiti  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e' effettuato alla  data  del  31
ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono
segnalati dall'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi  del  comma  2  del
presente articolo; nel caso  di  coobbligazione,  l'annullamento  non
opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra  tra
quelli segnalati ai sensi del medesimo comma 2. 
  4. Ai fini del discarico conseguente all'annullamento, senza  oneri
amministrativi a  carico  dell'ente  creditore,  e  dell'eliminazione
dalle relative scritture  patrimoniali,  l'agente  della  riscossione
trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021,  l'elenco
delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,   ovvero   in   via
telematica,  in  conformita'  alle   specifiche   tecniche   di   cui
all'allegato  n.   1   del   decreto   direttoriale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Tale discarico  non
opera per le quote inserite nell'elenco prive del requisito  relativo
all'importo e al requisito temporale, previsti dall'art. 4, comma  4,
del decreto-legge  n.  41  del  2021,  nonche'  per  la  presenza  di
eventuali carichi esclusi dall'annullamento ai sensi del comma 9  del
medesimo  art.  4  del  decreto-legge  n.  41  del  2021.   L'erroneo
inserimento di tali quote puo' essere  rilevato  dall'ente  creditore
entro e non oltre i sei mesi dalla data  di  ricezione  del  predetto
elenco. 
  5. Ai fini del rendiconto 2021, gli enti  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  con  delibera  della
giunta,   previo   parere   dell'organo   di   revisione   economico-
finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento  ordinario
dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario  dei
residui al 31 dicembre 2021, attraverso: 
    a.  la  cancellazione  definitiva  dei  propri   residui   attivi
individuati dall'elenco trasmesso dall'agente  della  riscossione  ai
sensi del comma 4; 
    b.  la  riduzione  del  fondo  crediti  di  dubbia   esigibilita'
accantonato nel risultato di amministrazione  dell'ultimo  rendiconto
approvato, di un importo pari a quello riguardante i  residui  attivi
cancellati; 
    c.  la  determinazione  del  maggiore  disavanzo  derivante   dal
riaccertamento straordinario di  importo  pari  alla  differenza  tra
l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a)  e  la
riduzione del fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  di  cui  alla
lettera b); 
    d. la cancellazione definitiva dalle scritture  patrimoniali  dei
crediti   individuati   dall'elenco   trasmesso   dall'agente   della
riscossione ai sensi del  comma  4  gia'  stralciati  dal  conto  del
bilancio. 
  6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 e'  oggetto  di
un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente  al
Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 e'  esercitata
la  facolta'  di  ripianare  il  maggiore  disavanzo  derivante   dal
riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in  dieci
annualita', in quote annuali  costanti,  a  decorrere  dall'esercizio
2022. 
  7. Gli enti creditori diversi da quelli di cui al  comma  5,  sulla
base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le
proprie  scritture  contabili  in  ossequio  ai  rispettivi  principi
contabili vigenti, deliberando  i  necessari  provvedimenti  volti  a
compensare gli eventuali effetti negativi  derivanti  dall'operazione
di annullamento.