Art. 2 1. La sospensione della riscossione di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cessa alla data del 31 ottobre 2021. 2. L'agente della riscossione presenta la richiesta di rimborso delle spese di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, entro il 15 novembre 2021. Allegato n. 1. Specifiche tecniche per la trasmissione, dall'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate, dell'elenco dei soggetti aventi uno o piu' debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e per la restituzione di tale elenco da parte dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2021 Il direttore generale delle finanze: Lapecorella Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1064