Art. 2 
 
  1. La sospensione della riscossione di cui all'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cessa alla data  del  31  ottobre
2021. 
  2. L'agente della riscossione presenta  la  richiesta  di  rimborso
delle spese di cui all'art. 4, comma 7, del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, entro il 15 novembre 2021. 
  Allegato n. 1. 
  Specifiche  tecniche  per  la   trasmissione,   dall'agente   della
riscossione  all'Agenzia  delle  entrate,  dell'elenco  dei  soggetti
aventi uno o piu'  debiti  di  importo  residuo  fino  a  5.000  euro
risultanti dai singoli carichi affidati dal 1°  gennaio  2000  al  31
dicembre 2010,  e  per  la  restituzione  di  tale  elenco  da  parte
dell'Agenzia delle entrate. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 14 luglio 2021 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1064