IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 44 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante  la
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e  successive
modificazioni, che,  con  i  relativi  allegati,  in  attuazione  del
predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato  il  codice
del processo amministrativo, le sue norme di attuazione,  transitorie
e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante il codice in materia di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e,  in
particolare, gli articoli 2 e 20; 
  Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  modificato
dall'art. 4, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  25  giugno
2020, n. 70, che ha previsto lo svolgimento da remoto  delle  udienze
celebrate nel periodo emergenziale COVID-19; 
  Viste le proroghe del termine previsto per la modalita' «da remoto»
di svolgimento delle  udienze  camerali  e  pubbliche,  disposto  con
l'art. 25, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  modificato
dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.  183,
convertito con modificazioni dalla legge 26  febbraio  2021,  n.  21,
nonche' dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto l'art. 17, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
che ha previsto lo svolgimento delle udienze da remoto a  regime  per
tutte le udienze di smaltimento; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  25  giugno
2020, n. 70, che ha sostituito l'art. 13, comma  1,  dell'allegato  2
del decreto legislativo n. 104 del 2010,  prevedendo  che  le  regole
tecnico-operative  del  processo  amministrativo   telematico   siano
adottate «(c)on  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,
sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti
indicati dalla legge, che si  esprimono  nel  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto»; 
  Sentito il Consiglio di Presidenza della  Giustizia  amministrativa
nella seduta del 28 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Approvazione delle regole tecnico-operative 
               del processo amministrativo telematico 
 
  1.  Le  regole  tecnico-operative  per  l'attuazione  del  processo
amministrativo  telematico,  nonche'  per  la  sperimentazione  e  la
graduale applicazione  dei  relativi  aggiornamenti,  e  le  relative
specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati  1
e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 
  2. Nei casi in cui le udienze, camerali e pubbliche, si svolgono da
remoto,  integrano  le  regole  tecnico-operative,  e   le   relative
specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni  di  cui
all'art. 2.