IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Visto l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, gli articoli 2 e 20; Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha previsto lo svolgimento da remoto delle udienze celebrate nel periodo emergenziale COVID-19; Viste le proroghe del termine previsto per la modalita' «da remoto» di svolgimento delle udienze camerali e pubbliche, disposto con l'art. 25, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, nonche' dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; Visto l'art. 17, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che ha previsto lo svolgimento delle udienze da remoto a regime per tutte le udienze di smaltimento; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha sostituito l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, prevedendo che le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico siano adottate «(c)on decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto»; Sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 28 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Approvazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico 1. Le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonche' per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 2. Nei casi in cui le udienze, camerali e pubbliche, si svolgono da remoto, integrano le regole tecnico-operative, e le relative specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all'art. 2.