Art. 2 Regole tecnico-operative per le udienze, camerali e pubbliche, che si svolgono mediante collegamenti da remoto. 1. Nei casi in cui le udienze, camerali e pubbliche, si svolgono mediante collegamenti da remoto, qualora sia chiesta la discussione orale in videoconferenza si utilizza adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa. 2. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma di cui al comma 1, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite call conference, come da allegate specifiche tecniche. 3. Qualora l'istanza dei difensori delle parti di discussione orale non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalita' previste nelle allegate specifiche tecniche. 4. I difensori o le parti che agiscono in proprio, ove non intendano mandare in decisione la causa, presentano, secondo le modalita' previste nelle allegate specifiche tecniche, l'istanza di discussione da remoto. 5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalita' previste nelle allegate specifiche tecniche, con modalita' idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione e agli indirizzi previsti dall'art. 13 dell'allegato 1 al presente decreto, almeno tre giorni liberi prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto piu' possibile e compatibilmente con il numero di discussioni richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione. L'orario indicato nell'avviso e' soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono inseriti il link ipertestuale per la partecipazione all'udienza, nonche' l'avvertimento che l'accesso all'udienza tramite tale link e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma 3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema informativo della Giustizia amministrativa, e' inserita nel fascicolo del procedimento a cura della segreteria. Il link inviato dalla segreteria e' strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. 6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza e' necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalita' del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle piu' recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunita' di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della giustizia amministrativa. 7. All'udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalita' del collegamento, nonche' le presenze e da' atto nel processo verbale delle modalita' con cui e' accertata l'identita' dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volonta' di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l'informativa di cui al comma 5. 8. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilita', che quanto accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e' visto ne' ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonche' si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio e' inserita nel verbale dell'udienza o della Camera di consiglio. 9. Qualora il collegamento risulti impossibile o di difficile utilizzo per ragioni tecniche il presidente del collegio da' le opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile. 10. Il presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle altre parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio. 11. E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla Camera di consiglio. 12. In caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, le parti contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi: a) in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma: sette minuti; b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti. 13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile, il presidente del collegio puo', tuttavia, stabilire tempi di intervento inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessita' della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause. 14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel testo di cui all'allegato 3 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.