Art. 2 
 
  1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo  Stato
della Citta' del Vaticano non  sono  soggetti  a  limitazioni  ne'  a
obblighi di dichiarazione. 
  2. Le certificazioni rilasciate dalle  competenti  autorita'  della
Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta'  del  Vaticano  a
seguito di una vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  validata  dall'Agenzia
europea per i medicinali e di avvenuta guarigione,  sono  considerate
equivalenti a quelle italiane, anche ai fini di cui all'art. 9, comma
10-bis, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Le  certificazioni
di cui  al  presente  articolo  possono  essere  esibite  in  formato
digitale o cartaceo.