Art. 2 1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citta' del Vaticano non sono soggetti a limitazioni ne' a obblighi di dichiarazione. 2. Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorita' della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche ai fini di cui all'art. 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.