Art. 3 
 
  1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C  dell'Allegato
20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021
e' sostituita dalla seguente: 
    «Elenco C 
    Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse
isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi
Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri
territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi
(esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo),
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca,
Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel
continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele». 
  2. L'ingresso nel territorio nazionale per  le  persone  che  hanno
soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  al
comma 1  nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alle
seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'art.  9,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  o  di  altra  certificazione
equipollente; 
    c) in caso di  avvenuto  ingresso  nel  territorio  nazionale  in
violazione  delle  previsioni  di  cui  alle   lettere   a)   e   b),
sottoposizione a isolamento fiduciario  presso  l'indirizzo  indicato
nel Passenger Locator  Form  per  un  periodo  di  cinque  giorni,  e
sottoposizione a un test  molecolare  o  antigenico,  effettuato  per
mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 
  3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti, in Israele l'ingresso  e',  altresi',  consentito
alle seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad effettuare controlli,  di  una  delle  certificazioni
verdi  COVID-19  ovvero  di  una  certificazione   rilasciata   dalle
autorita' sanitarie locali a seguito  di  una  vaccinazione  validata
dall'Agenzia europea per i medicinali  (European  Medicines  Agency -
EMA),  dell'avvenuta  guarigione  ovvero  dell'effettuazione,   nelle
quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di
test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus
SARS-CoV-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti  a
quelle di  cui  all'art.  9,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE  2021/953  e
2021/954. Le certificazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono
essere esibite in formato digitale o cartaceo.