Art. 3 1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e' sostituita dalla seguente: «Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele». 2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, e' consentito alle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente; c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Israele l'ingresso e', altresi', consentito alle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorita' sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.