Art. 4 1. La lista di Stati e territori di cui all'Elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e' sostituita dalla seguente: «Elenco D Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao». 2. L'ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, e' consentito alle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine e' ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo); c) sottoposizione a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario. 3. Alle persone che soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, e' altresi' consentito l'ingresso nel territorio nazionale alle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una certificazione verde COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorita' sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.