Art. 4 
 
  1. La lista di Stati e territori di cui all'Elenco D  dell'Allegato
20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021
e' sostituita dalla seguente: 
    «Elenco D 
    Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian,  Bosnia
ed  Erzegovina,  Brunei,  Canada,  Emirati  Arabi  Uniti,   Giappone,
Giordania,  Libano,  Kosovo,  Moldavia,  Montenegro,  Nuova  Zelanda,
Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna  e  Irlanda  del  nord  (compresi
Gibilterra, Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e  basi  britanniche
nell'isola di Cipro  ed  esclusi  i  territori  non  appartenenti  al
continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del
Nord, Serbia, Singapore,  Stati  Uniti  d'America,  Ucraina,  Taiwan,
Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao». 
  2.  L'ingresso  nel  territorio  nazionale  a  persone  che   hanno
soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  al
comma 1  nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alle
seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposto, nelle settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  a  un  test  molecolare  o   antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il  termine  e'
ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole
del Canale e basi  britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi  i
territori non appartenenti al continente europeo); 
    c) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  per  cinque  giorni
presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e  a  un  test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone,  alla  fine
del periodo di isolamento fiduciario. 
  3. Alle persone  che  soggiornato  o  transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti  d'America,  e'
altresi' consentito l'ingresso nel territorio nazionale alle seguenti
condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad effettuare controlli,  di  una  certificazione  verde
COVID-19 ovvero di  una  certificazione  rilasciata  dalle  autorita'
sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata  dall'Agenzia
europea  per  i  medicinali  (European   Medicines   Agency -   EMA),
dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto
ore  antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  di  test
antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito   negativo   al   virus
SARS-Cov-2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti  a
quelle di  cui  all'art.  9,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE  2021/953  e
2021/954. Le certificazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono
essere esibite in formato digitale o cartaceo.