Art. 5 
 
  1. Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco  E
dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti
motivi o condizioni: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri  o  di
persona, anche non convivente, con la quale vi e'  una  comprovata  e
stabile relazione affettiva. 
  2. L'ingresso nel territorio  nazionale  alle  persone,  che  hanno
transitato  o  soggiornato,  nei   quattordici   giorni   antecedenti
all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di  cui  all'elenco
E, e' consentito nel rispetto delle modalita' di cui al  comma  3  ed
esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di
San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva; 
    m)  partecipazione  da  parte  di  atleti,  tecnici,  giudici   e
commissari  di   gara,   rappresentanti   della   stampa   estera   e
accompagnatori  a  competizioni  sportive  di   livello   agonistico,
riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento  del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del  Comitato  italiano
paralimpico (CIP) e regolate da  specifico  protocollo  di  sicurezza
adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento. 
  3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti  ai  sensi  del
comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalita': 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
sia deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale a un test molecolare  o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo
indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni; 
    d) sottoposizione a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone, alla fine  dell'isolamento  fiduciario  di  cui
alla lettera c).