Art. 7 1. Per le finalita' di cui all'art. 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in conformita' ai parametri individuati con circolare del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorita' sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.