Art. 9 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute 6 maggio 2021, 30 maggio 2021 e 18 giugno 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 agosto 2021. 2. Le misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021 relative agli spostamenti dal Brasile, continuano ad applicarsi fino al 30 agosto 2021. 3. La presente ordinanza produce effetti dal 31 luglio 2021 e fino al 30 agosto 2021. 4. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2021 Il Ministro della salute: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2222