Art. 2 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 luglio
2021 sono reiterate fino al 30 agosto 2021.