IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare, l'art. 30-sexies, che al comma 4 apporta modifiche al citato decreto legislativo n. 264 del 2006, prevedendo, al comma 5, che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformita' a quanto previsto dal comma 4»; Considerata la necessita' di dare attuazione alle modifiche introdotte dal suddetto art. 30-sexies e di completare la disciplina attuativa apportando le necessarie modifiche e integrazioni agli allegati del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, nonche' integrandoli con riferimento alle nuove disposizioni come inserite dal decreto-legge n. 41 del 2021; Ritenuto, pertanto, che la disciplina dei procedimenti amministrativi inerenti al processo di convergenza ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva presuppone un intervento anche sugli allegati al citato decreto n. 264 del 2006; Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le gallerie, con nota n. 6821 del 6 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato 1 «Glossario» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 1. All'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di sicurezza installate.» e' inserita la seguente: «LUNGHEZZA EFFICACE Distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra uscite di emergenza fruibili.»; b) dopo la definizione: «MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE Provvedimenti complementari che integrano i requisiti minimi di sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di rischio per le gallerie che presentano caratteristiche speciali rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di maggiore potenziale pericolo» e' inserita la seguente: «MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica o gestionale, mirati a ridurre la probabilita' di accadimento o le conseguenze di eventi incidentali.»; c) le definizioni: «ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA e ZONA DI IN USCITA ALLA GALLERIA» sono sostituite dalla seguente: «ZONA DI APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA Tratta stradale precedente l'ingresso in galleria ove le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo».