IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista  la  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di  sicurezza  per
le gallerie della rete stradale transeuropea»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in  particolare,
l'art. 30-sexies, che al comma 4 apporta modifiche al citato  decreto
legislativo n. 264 del 2006, prevedendo, al comma 5, che «Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  si
provvede  all'aggiornamento  e  all'adeguamento  degli  allegati   al
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformita'  a  quanto
previsto dal comma 4»; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle   modifiche
introdotte dal suddetto art. 30-sexies e di completare la  disciplina
attuativa apportando le  necessarie  modifiche  e  integrazioni  agli
allegati del citato decreto legislativo  n.  264  del  2006,  nonche'
integrandoli con riferimento alle nuove  disposizioni  come  inserite
dal decreto-legge n. 41 del 2021; 
  Ritenuto,   pertanto,   che   la   disciplina   dei    procedimenti
amministrativi inerenti  al  processo  di  convergenza  ai  requisiti
minimi di sicurezza fissati dalla direttiva presuppone un  intervento
anche sugli allegati al citato decreto n. 264 del 2006; 
  Vista la proposta trasmessa dalla  Commissione  permanente  per  le
gallerie, con nota n. 6821 del 6 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'allegato  1  «Glossario»  del  decreto  legislativo  5
                        ottobre 2006, n. 264 
 
  1. All'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA 
    Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di
sicurezza installate.» e' inserita la seguente: «LUNGHEZZA EFFICACE 
    Distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra  uscite  di
emergenza fruibili.»; 
    b) dopo la definizione: «MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE 
    Provvedimenti complementari che integrano i requisiti  minimi  di
sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di
rischio per  le  gallerie  che  presentano  caratteristiche  speciali
rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di
maggiore potenziale pericolo» e' inserita  la  seguente:  «MISURE  DI
SICUREZZA TEMPORANEE MINIME 
    Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica  o  gestionale,
mirati a ridurre la probabilita' di accadimento o le  conseguenze  di
eventi incidentali.»; 
    c) le definizioni: «ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA e ZONA DI  IN
USCITA ALLA  GALLERIA»  sono  sostituite  dalla  seguente:  «ZONA  DI
APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA 
    Tratta  stradale  precedente  l'ingresso  in  galleria   ove   le
condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia
in sotterraneo».