Art. 2 Modifiche all'allegato 2 «Misure di sicurezza» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 1. All'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1.1.2., le parole: «parametri quali» sono sostituite dalla seguente: «parametri»; b) al punto 1.1.3., primo periodo, le parole: «misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare» sono sostituite dalle seguenti: «misure di sicurezza o un equipaggiamento supplementare» e, al secondo periodo, le parole: «della natura e dell'ampiezza» sono sostituite dalle seguenti: «della natura e dell'importanza»; c) al punto 1.2.1., le parole: «la seguente procedura:» sono sostituite dalle seguenti: «la seguente procedura.»; d) al punto 2.1.1., le parole: «il dislivello» sono sostituite dalle seguenti: «la pendenza»; e) al punto 2.1.3., al secondo periodo, le parole: «dell'organizzazione della piattaforma» sono sostituite dalle parole: «del numero di corsie», le parole: «di progetto della strada» sono sostituite dalle seguenti: «massima consentita» e, al terzo periodo, dopo le parole «Se particolari circostanze» e' inserita la seguente: «geomorfologiche»; f) al punto 2.2.3., le parole: «dislivelli superiori» sono sostituite dalle seguenti: «pendenza superiore»; g) al punto 2.3.7., le parole: «di lunghezza» sono sostituite dalle seguenti: «con lunghezza efficace» e le parole «l'efficacia della realizzazione delle uscite di emergenza, se mancanti,» sono sostituite dalle seguenti: l'efficacia della realizzazione di nuove uscite di emergenza»; h) il punto 2.4.1. e' sostituito dal seguente: «2.4.1. Nelle gallerie a doppio fornice, se i fornici si trovano allo stesso livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni 1.500 m delle gallerie trasversali adatte ai servizi di pronto intervento.»; i) al punto 2.8.1., le parole «decreto ministeriale n. 3476 del 14 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, n. 3476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2005, n. 295, e successive modificazioni»; l) al punto 2.9.1., dopo le parole: «arresto del traffico per incidenti» sono inserite le seguenti «o altri eventi»; m) al punto 2.12., le parole: «I segnali e i pannelli da usare nelle gallerie devono essere conformi al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'allegato 4-bis figurano i segnali e i pannelli da usare nelle gallerie»; n) al punto 2.13.2., le parole: «previa autorizzazione da parte dell'Autorita' amministrativa» sono soppresse; o) al punto 2.19.: 1) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie nuove, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»; 2) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie esistenti, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»; p) al punto 3.1., la parola: «continuita'» e' sostituita dalla seguente: «fluidita'»; q) il punto 3.4., «Gestione degli incidenti» e' sostituito dal seguente: «Gestione degli eventi e degli incidenti»; r) al punto 3.4., primo periodo, dopo le parole: «In caso di» sono inserite le seguenti: «evento o di» e, al primo capoverso, terzo periodo, le parole: «ai veicoli non coinvolti nell'incidente» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli non coinvolti»; s) al punto 3.7., le parole: «su base individuale» sono sostituite dalle seguenti: «caso per caso».