Art. 2 
 
Modifiche  all'allegato  2  «Misure   di   sicurezza»   del   decreto
                 legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 
 
  1. All'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre  2006,  n.  264
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 1.1.2., le parole: «parametri quali» sono  sostituite
dalla seguente: «parametri»; 
    b)  al  punto  1.1.3.,  primo  periodo,  le  parole:  «misure  di
sicurezza  integrative  o  un  equipaggiamento  complementare»   sono
sostituite dalle seguenti: «misure di sicurezza o un  equipaggiamento
supplementare» e, al secondo periodo,  le  parole:  «della  natura  e
dell'ampiezza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  natura  e
dell'importanza»; 
    c) al punto 1.2.1., le  parole:  «la  seguente  procedura:»  sono
sostituite dalle seguenti: «la seguente procedura.»; 
    d) al punto 2.1.1., le parole: «il  dislivello»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la pendenza»; 
    e)  al   punto   2.1.3.,   al   secondo   periodo,   le   parole:
«dell'organizzazione della piattaforma» sono sostituite dalle parole:
«del numero di corsie», le parole: «di progetto  della  strada»  sono
sostituite dalle seguenti: «massima consentita» e, al terzo  periodo,
dopo le parole «Se particolari circostanze» e' inserita la  seguente:
«geomorfologiche»; 
    f) al  punto  2.2.3.,  le  parole:  «dislivelli  superiori»  sono
sostituite dalle seguenti: «pendenza superiore»; 
    g) al punto 2.3.7., le parole:  «di  lunghezza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con lunghezza efficace»  e  le  parole  «l'efficacia
della realizzazione delle uscite di  emergenza,  se  mancanti,»  sono
sostituite dalle seguenti: l'efficacia della realizzazione  di  nuove
uscite di emergenza»; 
    h) il punto 2.4.1. e'  sostituito  dal  seguente:  «2.4.1.  Nelle
gallerie a doppio fornice,  se  i  fornici  si  trovano  allo  stesso
livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni  1.500  m  delle
gallerie trasversali adatte ai servizi di pronto intervento.»; 
    i) al punto 2.8.1., le parole «decreto ministeriale n.  3476  del
14 settembre 2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre  2005,  n.
3476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
20 dicembre 2005, n. 295, e successive modificazioni»; 
    l) al punto 2.9.1., dopo le parole:  «arresto  del  traffico  per
incidenti» sono inserite le seguenti «o altri eventi»; 
    m) al punto 2.12., le parole: «I segnali e i  pannelli  da  usare
nelle gallerie devono essere conformi al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495» sono sostituite dalle  seguenti:
«Nell'allegato 4-bis figurano i segnali e i pannelli da  usare  nelle
gallerie»; 
    n) al punto 2.13.2., le parole: «previa autorizzazione  da  parte
dell'Autorita' amministrativa» sono soppresse; 
    o) al punto 2.19.: 
      1) nella tabella riepilogativa dei  requisiti  minimi  gallerie
nuove, nella cella Note, punto 2.12, le  parole:  «allegato  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»; 
      2) nella tabella riepilogativa dei  requisiti  minimi  gallerie
esistenti, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono
sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»; 
    p) al punto 3.1., la parola: «continuita'»  e'  sostituita  dalla
seguente: «fluidita'»; 
    q) il punto 3.4., «Gestione degli incidenti»  e'  sostituito  dal
seguente: «Gestione degli eventi e degli incidenti»; 
    r) al punto 3.4., primo periodo, dopo le  parole:  «In  caso  di»
sono inserite le seguenti: «evento o di» e, al primo capoverso, terzo
periodo, le parole: «ai veicoli non  coinvolti  nell'incidente»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai veicoli non coinvolti»; 
    s)  al  punto  3.7.,  le  parole:  «su  base  individuale»   sono
sostituite dalle seguenti: «caso per caso».