Art. 4 Inserimento degli allegati 4-bis e 4-ter al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 1. Dopo l'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono inseriti i seguenti: «Allegato 4-bis segnaletica per le gallerie 1. Requisiti generali Nelle gallerie devono essere utilizzati i segnali e simboli stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure di cui agli allegati al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito descritti, in coerenza con quanto previsto nella convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, e successivi aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica di emergenza deve essere coordinata nel piu' generale progetto per l'approvazione della segnaletica. 1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali: 1.1.1. piazzole; 1.1.2. uscite di emergenza; 1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza piu' vicine sono indicate sulle pareti laterali con pannelli posti tra loro a una distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal livello della via di fuga, con indicazione delle relative distanze dalle uscite; 1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di telefoni di emergenza e di estintori. 1.2. Radio: Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni. 1.3. I segnali sono progettati e posizionati in modo da essere chiaramente visibili. 2. Descrizione di segnali e pannelli La segnaletica appropriata e' utilizzata, se necessario, nella zona di preavviso prima dell'ingresso della galleria, all'interno della galleria e dopo l'uscita dalla galleria. Nel progettare la segnaletica di una galleria si tiene conto delle condizioni del traffico locale e della costruzione, nonche' di altre condizioni di ordine locale, tra le quali gli spazi disponibili, che possono condizionare anche la scelta delle dimensioni dei segnali. 2.1. Segnale di galleria A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il segnale di cui alla fig. 1, che impone le seguenti norme di comportamento: a) accendere le luci anabbaglianti; b) divieto di fermata e di sosta; c) divieto di compiere inversioni di marcia; d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico. L'indicazione della lunghezza deve figurare in un pannello integrativo di cui alla fig. 1a. Per le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, la rimanente lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m. Puo' anche essere indicato il nome della galleria in un ulteriore pannello integrativo di cui alla fig. 1b. Parte di provvedimento in formato grafico 2.2. Segnale di informazioni disponibili via radio Il segnale e' quello esemplificato nella fig. 2 che indica la frequenza d'onda sulla quale si possono ricevere notizie e informazioni sulla circolazione stradale. Parte di provvedimento in formato grafico 2.3. Segnaletica orizzontale Una delimitazione orizzontale deve essere usata al bordo della carreggiata. In caso di gallerie bidirezionali, devono essere usati mezzi chiaramente visibili lungo la linea mediana (singola o doppia) che separa le due direzioni di marcia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 2.4. Segnali e pannelli per indicare gli impianti presenti Stazioni di emergenza Nelle stazioni di emergenza devono essere esposti segnali informativi, di cui alla fig. 3a e alla fig. 3b, che indicano agli utenti della strada l'equipaggiamento disponibile, quali: Parte di provvedimento in formato grafico Nelle stazioni di emergenza separate dalla galleria da una porta, un testo chiaramente leggibile e redatto nelle lingue appropriate precisa che la stazione di emergenza non garantisce la protezione in caso di incendio. Un esempio e' riportato di seguito: "QUESTA AREA NON GARANTISCE LA PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO Seguire i segnali verso l'uscita di emergenza". Piazzole I segnali per indicare le piazzole sono quelli di cui alla fig. 4a e alla fig. 4b, con il fondo del colore relativo al tipo di viabilita'. I telefoni e gli estintori devono essere indicati da un pannello supplementare o essere inclusi nello stesso segnale a formare un pannello composito. Parte di provvedimento in formato grafico Uscite di emergenza I segnali per indicare le uscite di emergenza sono riportati di seguito: Parte di provvedimento in formato grafico I simboli di cui alla fig. 5 si riferiscono ad uscite di emergenza verso l'esterno o verso altri fornici. Parte di provvedimento in formato grafico I pannelli di fig. 6 si riferiscono invece ad uscite di emergenza verso rifugi con vie di fuga separate dai fornici; sono applicati a parete in corrispondenza dell'uscita. E' inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria le due uscite piu' vicine. Alcuni esempi sono riportati di seguito (fig. 7): Parte di provvedimento in formato grafico Uno o piu' pannelli (al massimo tre) tra le due uscite piu' vicine possono essere sostituiti da segnali luminosi compositi come di seguito esemplificato seguito (fig. 8): Parte di provvedimento in formato grafico Segnali delle corsie I segnali, di cui alla fig. 9, devono essere circolari, con diametro opportuno. Parte di provvedimento in formato grafico Segnaletica a messaggio variabile Ogni segnale a messaggio variabile deve informare chiaramente gli utenti sulla congestione del traffico, le interruzioni del traffico, gli incidenti, gli incendi o ogni altro pericolo.». «Allegato 4-ter definizione delle misure di sicurezza temporanee minime per le gallerie della rete stradale transeuropea 1. Misure di sicurezza temporanee minime 1.1 Le misure di sicurezza temporanee minime sono provvedimenti, di natura impiantistica e gestionale, mirati a ridurre la probabilita' di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali. 1.2 Nella tabella 1 sono riportate le misure di sicurezza temporanee minime in funzione del non soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dall'allegato 2. TABELLA 1 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 Parte di provvedimento in formato grafico 1.3 In presenza di non conformita' anche solo di uno dei requisiti minimi previsti all'allegato 2, occorre adottare per tutte le gallerie le seguenti misure di limitazione della circolazione: adeguata riduzione del limite massimo di velocita' rispetto al limite vigente; divieto di sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 t e agli autobus; distanziamento minimo obbligatorio tra tali veicoli non inferiore a 100 m. Occorre predisporre il controllo dei sopra citati limiti di circolazione con sistemi dedicati caratterizzati da una gia' comprovata efficacia. 1.4 In assenza del drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici (punto 2.6 dell'allegato 2), il gestore deve valutare la disponibilita' di percorsi alternativi su cui poter indirizzare il transito di veicoli trasportanti merci pericolose, con interdizione al transito di questi mezzi nelle gallerie. I percorsi alternativi eventualmente individuati dal gestore dovranno essere comunicati contestualmente alla Commissione e alle Prefetture competenti, per le valutazioni di cui all'art. 4, comma 10. In caso non siano individuabili percorsi alternativi da parte del gestore, si dovranno adottare procedure e strumenti volti alla limitazione e confinamento di eventuali liquidi pericolosi sversati sulla piattaforma stradale, avvalendosi di personale specializzato, ovvero adottare misure di regolazione del traffico, quali ad esempio contingentamento o scorta, atte alla mitigazione del rischio incidenti. 2. Documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime 2.1 Il gestore della galleria redige la documentazione tecnica per singola galleria e la tiene costantemente aggiornata fornendone copia al responsabile della sicurezza. 2.2 In particolare, la documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime, da trasmettere alla Commissione, contiene: a) una descrizione dello stato di fatto della galleria e delle relative zone di imbocco, con la descrizione delle caratteristiche geometriche, funzionali e strutturali. La descrizione e' corredata dai relativi elaborati tecnici e contiene le disposizioni gestionali e operative attualmente presenti, comprensive del regime di circolazione vigente (limite massimo di velocita', divieto di sorpasso, distanziamento minimo obbligatorio e veicoli ai quali si applicano le restrizioni); b) lo stato di conformita' ai requisiti minimi previsti dall'allegato 2; c) una descrizione delle misure di sicurezza temporanee minime, comprensiva di elaborati sinottici utili per una piena e corretta comprensione delle stesse; d) uno studio di approfondimento tecnico per la giustificazione dell'organizzazione della sorveglianza antincendio, ove presente; e) i pareri del responsabile della sicurezza e dell'esperto qualificato, di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, con riferimento alle misure di sicurezza temporanee minime; f) il Piano di gestione dell'emergenza della galleria aggiornato in relazione alle misure di sicurezza temporanee minime, trasmesso anche alla Prefettura e ai servizi di pronto intervento territorialmente competenti; di tale invio il gestore ne da' informazione alla Commissione; g) i Piani di manutenzione, di monitoraggio e di controllo in esercizio aggiornati in relazione alle misure di sicurezza temporanee minime.». Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2021 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2503