Art. 4 
 
Inserimento degli allegati 4-bis e 4-ter  al  decreto  legislativo  5
                        ottobre 2006, n. 264 
 
  1. Dopo l'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
sono inseriti i seguenti: 
    «Allegato 4-bis segnaletica per le gallerie 
1. Requisiti generali 
  Nelle  gallerie  devono  essere  utilizzati  i  segnali  e  simboli
stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure  di
cui agli allegati al titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  "Regolamento   di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito
descritti, in coerenza  con  quanto  previsto  nella  convenzione  di
Vienna  sulla   segnaletica   stradale   del   1968,   e   successivi
aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica  di
emergenza deve essere  coordinata  nel  piu'  generale  progetto  per
l'approvazione della segnaletica. 
  1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati  di  seguito
sono indicati tramite segnali stradali: 
    1.1.1. piazzole; 
    1.1.2. uscite di emergenza; 
    1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza piu'  vicine  sono
indicate sulle pareti laterali con pannelli  posti  tra  loro  a  una
distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m
dal livello  della  via  di  fuga,  con  indicazione  delle  relative
distanze dalle uscite; 
    1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di
telefoni di emergenza e di estintori. 
  1.2. Radio: 
    Nelle gallerie in cui gli utenti  possono  ricevere  informazioni
tramite  la   loro   radio,   opportuni   segnali   collocati   prima
dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni. 
  1.3. I segnali sono progettati e  posizionati  in  modo  da  essere
chiaramente visibili. 
2. Descrizione di segnali e pannelli 
  La segnaletica appropriata e' utilizzata, se necessario, nella zona
di preavviso prima dell'ingresso della  galleria,  all'interno  della
galleria  e  dopo  l'uscita  dalla  galleria.   Nel   progettare   la
segnaletica di una galleria  si  tiene  conto  delle  condizioni  del
traffico locale e della costruzione, nonche' di altre  condizioni  di
ordine locale, tra  le  quali  gli  spazi  disponibili,  che  possono
condizionare anche la scelta delle dimensioni dei segnali. 
  2.1. Segnale di galleria 
  A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il  segnale
di cui alla fig. 1, che impone le seguenti norme di comportamento: 
    a) accendere le luci anabbaglianti; 
    b) divieto di fermata e di sosta; 
    c) divieto di compiere inversioni di marcia; 
    d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico. 
  L'indicazione  della  lunghezza  deve  figurare  in   un   pannello
integrativo di cui alla fig. 1a. 
  Per le gallerie di lunghezza superiore  a  3.000  m,  la  rimanente
lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m. 
  Puo' anche essere indicato il nome della galleria in  un  ulteriore
pannello integrativo di cui alla fig. 1b. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.2. Segnale di informazioni disponibili via radio 
  Il segnale e' quello esemplificato  nella  fig.  2  che  indica  la
frequenza  d'onda  sulla  quale  si  possono   ricevere   notizie   e
informazioni sulla circolazione stradale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.3. Segnaletica orizzontale 
  Una delimitazione orizzontale deve  essere  usata  al  bordo  della
carreggiata. In caso di gallerie bidirezionali, devono  essere  usati
mezzi chiaramente visibili lungo la linea mediana (singola o  doppia)
che separa le due direzioni di  marcia,  omologati  o  approvati  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  2.4. Segnali e pannelli per indicare gli impianti presenti 
Stazioni di emergenza 
  Nelle  stazioni  di  emergenza  devono   essere   esposti   segnali
informativi, di cui alla fig. 3a e alla fig. 3b,  che  indicano  agli
utenti della strada l'equipaggiamento disponibile, quali: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Nelle stazioni di emergenza separate dalla galleria da  una  porta,
un testo chiaramente leggibile e  redatto  nelle  lingue  appropriate
precisa che la stazione di emergenza non garantisce la protezione  in
caso di incendio. Un esempio e' riportato di seguito: 
  "QUESTA AREA NON GARANTISCE LA PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO 
  Seguire i segnali verso l'uscita di emergenza". 
Piazzole 
  I segnali per indicare le piazzole sono quelli di cui alla fig.  4a
e alla fig.  4b,  con  il  fondo  del  colore  relativo  al  tipo  di
viabilita'. 
  I telefoni e gli estintori devono essere indicati  da  un  pannello
supplementare o essere inclusi nello  stesso  segnale  a  formare  un
pannello composito. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Uscite di emergenza 
  I segnali per indicare le uscite di  emergenza  sono  riportati  di
seguito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  I simboli di cui alla fig. 5 si riferiscono ad uscite di  emergenza
verso l'esterno o verso altri fornici. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  I pannelli di fig. 6 si riferiscono invece ad uscite  di  emergenza
verso rifugi con vie di fuga separate dai fornici; sono  applicati  a
parete in corrispondenza dell'uscita. 
  E' inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria
le due uscite piu' vicine. Alcuni esempi sono  riportati  di  seguito
(fig. 7): 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Uno o piu' pannelli (al massimo tre) tra le due uscite piu'  vicine
possono essere sostituiti  da  segnali  luminosi  compositi  come  di
seguito esemplificato seguito (fig. 8): 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Segnali delle corsie 
  I segnali, di  cui  alla  fig.  9,  devono  essere  circolari,  con
diametro opportuno. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Segnaletica a messaggio variabile 
  Ogni segnale a messaggio variabile deve informare  chiaramente  gli
utenti sulla congestione del traffico, le interruzioni del  traffico,
gli incidenti, gli incendi o ogni altro pericolo.». 
    «Allegato 4-ter definizione delle misure di sicurezza  temporanee
minime per le gallerie della rete stradale transeuropea 
1. Misure di sicurezza temporanee minime 
  1.1 Le misure di sicurezza temporanee minime sono provvedimenti, di
natura impiantistica e gestionale, mirati a ridurre  la  probabilita'
di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali. 
  1.2  Nella  tabella  1  sono  riportate  le  misure  di   sicurezza
temporanee minime in funzione del non soddisfacimento  dei  requisiti
minimi previsti dall'allegato 2. 
 
                              TABELLA 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              TABELLA 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.3 In presenza di non conformita' anche solo di uno dei  requisiti
minimi  previsti  all'allegato  2,  occorre  adottare  per  tutte  le
gallerie le seguenti misure di limitazione della circolazione: 
    adeguata riduzione del limite massimo di  velocita'  rispetto  al
limite vigente; 
    divieto di sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico  maggiore
di 3,5 t e agli autobus; 
    distanziamento minimo obbligatorio tra tali veicoli non inferiore
a 100 m. 
  Occorre  predisporre  il  controllo  dei  sopra  citati  limiti  di
circolazione  con  sistemi  dedicati  caratterizzati  da   una   gia'
comprovata efficacia. 
  1.4 In assenza del drenaggio dei  liquidi  infiammabili  e  tossici
(punto  2.6  dell'allegato  2),   il   gestore   deve   valutare   la
disponibilita' di percorsi alternativi su cui  poter  indirizzare  il
transito di veicoli trasportanti merci pericolose,  con  interdizione
al transito di questi mezzi nelle gallerie. 
  I  percorsi  alternativi  eventualmente  individuati  dal   gestore
dovranno essere comunicati contestualmente alla  Commissione  e  alle
Prefetture competenti, per le valutazioni di cui  all'art.  4,  comma
10. 
  In caso non siano individuabili percorsi alternativi da  parte  del
gestore, si  dovranno  adottare  procedure  e  strumenti  volti  alla
limitazione e confinamento di eventuali liquidi  pericolosi  sversati
sulla piattaforma stradale, avvalendosi di  personale  specializzato,
ovvero adottare misure di regolazione del traffico, quali ad  esempio
contingentamento  o  scorta,  atte  alla  mitigazione   del   rischio
incidenti. 
2. Documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime 
  2.1 Il gestore della galleria redige la documentazione tecnica  per
singola galleria e la tiene costantemente aggiornata fornendone copia
al responsabile della sicurezza. 
  2.2 In particolare,  la  documentazione  tecnica  delle  misure  di
sicurezza  temporanee  minime,  da  trasmettere   alla   Commissione,
contiene: 
    a) una descrizione dello stato di fatto della  galleria  e  delle
relative zone di imbocco, con la  descrizione  delle  caratteristiche
geometriche, funzionali e strutturali. La  descrizione  e'  corredata
dai relativi elaborati tecnici e contiene le disposizioni  gestionali
e  operative  attualmente  presenti,  comprensive   del   regime   di
circolazione  vigente  (limite  massimo  di  velocita',  divieto   di
sorpasso, distanziamento minimo obbligatorio e veicoli  ai  quali  si
applicano le restrizioni); 
    b)  lo  stato  di  conformita'  ai  requisiti   minimi   previsti
dall'allegato 2; 
    c) una descrizione delle misure di sicurezza  temporanee  minime,
comprensiva di elaborati sinottici utili per  una  piena  e  corretta
comprensione delle stesse; 
    d) uno studio di approfondimento tecnico per  la  giustificazione
dell'organizzazione della sorveglianza antincendio, ove presente; 
    e) i pareri  del  responsabile  della  sicurezza  e  dell'esperto
qualificato, di cui al punto 2.3  dell'allegato  4,  con  riferimento
alle misure di sicurezza temporanee minime; 
    f) il Piano di gestione dell'emergenza della galleria  aggiornato
in relazione alle misure di sicurezza  temporanee  minime,  trasmesso
anche  alla  Prefettura   e   ai   servizi   di   pronto   intervento
territorialmente  competenti;  di  tale  invio  il  gestore  ne   da'
informazione alla Commissione; 
    g) i Piani di manutenzione, di monitoraggio  e  di  controllo  in
esercizio aggiornati in relazione alle misure di sicurezza temporanee
minime.». 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 luglio 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2503