Avvertenza 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
                Assegno temporaneo per i figli minori 
 
  1. ((In via temporanea)), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino  al
31 dicembre  2021,  ai  nuclei  familiari  che  non  abbiano  diritto
all'assegno per  il  nucleo  familiare  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio  1988,  n.  153,  e'  riconosciuto  un  assegno
temporaneo su  base  mensile,  a  condizione  che  al  momento  della
presentazione della domanda e per  tutta  la  durata  del  beneficio,
siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 
    a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
      1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di
soggiorno per  motivi  di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno
semestrale; 
      2) essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in
Italia; 
      3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i  figli  a
carico ((di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti)); 
      4) essere residente in Italia da almeno  due  anni,  anche  non
continuativi, ovvero essere titolare di  un  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno
semestrale; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve  essere  in  possesso  di  un  indicatore  della
situazione  economica   equivalente   (( (ISEE),   disciplinato   dal
regolamento di cui al decreto))  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai
sensi dell'articolo 7 del medesimo ((regolamento di cui al))  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  13  maggio  1988,   n.   153   (Norme   in   materia
          previdenziale, per il miglioramento  delle  gestioni  degli
          enti portuali ed altre disposizioni urgenti): 
              «Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti,  i  titolari
          delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
          derivanti da  lavoro  dipendente,  i  lavoratori  assistiti
          dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale
          statale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i
          dipendenti e  pensionati  degli  enti  pubblici  anche  non
          territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
          gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote  di  aggiunta
          di famiglia, ogni altro trattamento  di  famiglia  comunque
          denominato  e  la  maggiorazione  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 29  gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,n. 79, cessano  di
          essere corrisposti e  sono  sostituiti,  ove  ricorrano  le
          condizioni  previste  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo, dall'assegno per il nucleo familiare. 
              2.  L'assegno  compete  in  misura   differenziata   in
          rapporto al numero dei componenti ed al reddito del  nucleo
          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
          I livelli di reddito della predetta tabella sono  aumentati
          di  lire  dieci  milioni  per  i   nuclei   familiari   che
          comprendono soggetti che si trovino, a causa di  infermita'
          o difetto fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro,  ovvero,
          se  minorenni,  che  abbiano  difficolta'   persistenti   a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
          medesimi livelli di reddito  sono  aumentati  di  lire  due
          milioni se i soggetti di cui  al  comma  1  si  trovano  in
          condizioni di vedovo o  vedova,  divorziato  o  divorziata,
          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con
          effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
          cui al comma 6 facciano parte due o piu'  figli,  l'importo
          mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire  20.000
          per ogni figlio, con esclusione del primo. 
              3. Si osservano, per quanto non previsto  dal  presente
          articolo, le norme contenute nel testo unico sugli  assegni
          familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  maggio   1955,   n.   797,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  nonche'   le   norme   che
          disciplinano  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti  le
          materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
          trattamento di famiglia comunque denominato. 
              4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia
          comunque denominati, per  effetto  delle  disposizioni  del
          presente decreto,  non  comporta  la  cessazione  di  altri
          diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad
          essa connessi. 
              5. Sono fatti  salvi  gli  aumenti  per  situazioni  di
          famiglia spettanti al personale in servizio  all'estero  ai
          sensi degli  articoli  157,  162  e  173  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  nonche'
          dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23
          gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della  legge
          25 agosto 1982, n. 604. 
              6. Il nucleo familiare e'  composto  dai  coniugi,  con
          esclusione  del  coniuge   legalmente   ed   effettivamente
          separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art.  38
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
          n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero,  senza
          limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
          difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e   permanente
          impossibilita' di dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro.  Del
          nucleo familiare possono far parte, alle stesse  condizioni
          previste per i figli ed equiparati, anche  i  fratelli,  le
          sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a  18  anni  compiuti
          ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
          infermita' o difetto fisico o  mentale,  nell'  assoluta  e
          permanente  impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo
          lavoro, nel caso in cui essi siano  orfani  di  entrambi  i
          genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione  ai
          superstiti. 
              6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di  cui  al
          comma 6 il coniuge ed i figli ed  equiparati  di  cittadino
          straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
          Repubblica, salvo che dallo Stato di cui  lo  straniero  e'
          cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita'  nei
          confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
          convenzione internazionale in  materia  di  trattamenti  di
          famiglia. L'accertamento degli  Stati  nei  quali  vige  il
          principio di reciprocita' e' effettuato  dal  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro
          degli affari esteri. 
              7. Le variazioni del  nucleo  familiare  devono  essere
          comunicate al soggetto  tenuto  a  corrispondere  l'assegno
          entro trenta giorni dal loro verificarsi. 
              8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola
          persona qualora la  stessa  sia  titolare  di  pensione  ai
          superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta'  inferiore
          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
          difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e   permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 
              8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non  puo'  essere
          concesso piu' di un assegno. Per  i  componenti  il  nucleo
          familiare cui l' assegno e' corrisposto,  l'assegno  stesso
          non e' compatibile con altro assegno o diverso  trattamento
          di famiglia a chiunque spettante. 
              9.  Il  reddito  del  nucleo  familiare  e'  costituito
          dall'ammontare  dei  redditi  complessivi,   assoggettabili
          all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno  solare
          precedente il 1› luglio di ciascun anno ed ha valore per la
          corresponsione dell'assegno fino  al  30  giugno  dell'anno
          successivo. Per la corresponsione  dell'assegno  nel  primo
          semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
          conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del
          reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi  natura,
          ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli  soggetti  a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non  si  computano
          nel  reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto   comunque
          denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,
          nonche' l'assegno previsto dal presente articolo. 
              L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa
          con dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
          autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni  di
          cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.  15.  L'ente
          al  quale  e'  resa  la  dichiarazione  deve   trasmetterne
          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del
          dichiarante. 
              10. L'assegno non spetta se la  somma  dei  redditi  da
          lavoro dipendente,  da  pensione  o  da  altra  prestazione
          previdenziale derivante da lavoro dipendente  e'  inferiore
          al  70  per  cento  del  reddito  complessivo  del   nucleo
          familiare. 
              11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
              12.  I  livelli  di  reddito  previsti  nella   tabella
          allegata  al  presente  decreto  e  le  loro  maggiorazioni
          stabilite  dal  comma  2  sono  rivalutati  annualmente   a
          decorrere dall'anno 1989,  con  effetto  dal  1  luglio  di
          ciascun anno, in misura pari  alla  variazione  percentuale
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra  l'anno
          di  riferimento   dei   redditi   per   la   corresponsione
          dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 
              12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il  rinvio
          di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1980,
          n. 440, continua ad avere ad oggetto  la  disciplina  sugli
          assegni familiari di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797, e successive modificazioni e integrazioni. 
              13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel
          presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui,
          a decorrere  dal  1988.  Ad  esso  si  fa  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo  specifico
          accantonamento. 
              14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159 (Regolamento concernente la revisione  delle  modalita'
          di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
          della situazione economica equivalente): 
              «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte  a  minorenni) -
          1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per  le  sole  prestazioni
          sociali agevolate rivolte  a  minorenni,  il  genitore  non
          convivente nel nucleo familiare, non coniugato con  l'altro
          genitore, che abbia riconosciuto il figlio,  fa  parte  del
          nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
          seguenti casi: 
                a) quando il genitore risulti coniugato  con  persona
          diversa dall'altro genitore; 
                b) quando il genitore risulti avere figli con persona
          diversa dall'altro genitore; 
                c)   quando   con   provvedimento   dell'   autorita'
          giudiziaria sia stato stabilito il  versamento  di  assegni
          periodicii destinato al mantenimento dei figli; 
                d) quando  sussiste  esclusione  dalla  potesta'  sui
          figli o e' stato  adottato,  ai  sensi  dell'art.  333  del
          codice civile, il  provvedimento  di  allontanamento  dalla
          residenza familiare; 
                e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o
          dalla pubblica autorita' competente in materia  di  servizi
          sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi  ed
          economici; 
              2. Per le  prestazioni  sociali  agevolate  rivolte  ai
          componenti  minorenni,  in   presenza   di   genitori   non
          conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
          ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato  di  una  componente
          aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
          del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
          all'allegato 2, comma 2, che costituisce  parte  integrante
          del presente decreto.».