Art. 2 
Criteri per la determinazione dell'assegno  temporaneo  per  i  figli
                               minori 
 
  1. ((L'ammontare dell'assegno temporaneo)) a favore dei soggetti di
cui all'articolo 1  e'  determinato  in  base  alla  tabella  di  cui
all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE
e  i  corrispondenti  importi  mensili  dell'assegno  temporaneo  per
ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. 
  2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per
ciascun figlio minore con disabilita' ((riconosciuta ai  sensi  della
normativa vigente.)) 
  3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e'
riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel
limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno  2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del  limite  di  spesa
anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 8.