Art. 4 Compatibilita' 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali ((altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome)) di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonche', nelle more dell'attuazione della legge aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, ((il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,)) entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero e' adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo. 3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 ((congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalita' di erogazione del medesimo)), fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilita' ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo e' determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, ((del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.)) 4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ((numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019,)) l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.
Riferimenti normativi - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, reca «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale): «Art. 3. (Disposizioni finanziarie) - 1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' delle risorse rivenienti: a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure: 1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 2) assegno di natalita' di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 3) premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 4) fondo di sostegno alla natalita' previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: 1) detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonche' assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 2. All'attuazione delle deleghe di cui gli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 -Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): «Art. 10. (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - 1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9. 3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet. 4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: a) un modello base relativo al nucleo familiare; b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2; d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'art. 9; e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata. 5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'art. 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi. 6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita' di compilazione telematica assistita della DSU. 7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante: a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza; b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite; c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo; d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 2; e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca; f) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i); g) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS; h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b); i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'art. 4, comma 4, lettera a); l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'art. 4, comma 4, lettere b) e c); m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo; n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'art. 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'art. 11, comma 12. 8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle informazioni comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'art. 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalita' di cui all'art. 11, sono altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione. 9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'art. 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 4), comma 4 e comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni): «Art. 2 (Beneficiari) - 1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) (omissis); b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) (omissis); 2) (omissis); 3) (omissis); 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; c) (omissis); c -bis) (omissis); 1- bis (omissis); 1- ter (omissis); 2. (omissis); 3. (omissis); 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. 5. (omissis); 6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste».