Art. 4 
                           Compatibilita' 
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito
di cittadinanza di cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
secondo quanto previsto dai commi 3  e  4,  e  con  la  fruizione  di
eventuali ((altri benefici in denaro a  favore  dei  figli  a  carico
erogati dalle regioni, dalle  province  autonome))  di  Trento  e  di
Bolzano e dagli enti  locali,  nonche',  nelle  more  dell'attuazione
della legge aprile 2021, n. 46, con le misure  indicate  all'articolo
3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con
esclusione   dell'assegno   per   il   nucleo   familiare    previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 
  2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
dell'assegno di cui all'articolo  1,  ((il  richiedente  presenta  la
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo  10  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,)) entro due mesi  dalla
data della variazione. Dal mese successivo a quello di  presentazione
della DSU aggiornata, la  prestazione  decade  d'ufficio,  ovvero  e'
adeguata nel caso  in  cui  i  nuclei  familiari  abbiano  presentato
contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo. 
  3. Per i nuclei familiari percettori di  Reddito  di  cittadinanza,
l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite  di  spesa  di  cui
all'articolo  2,  comma  3,   l'assegno   di   cui   all'articolo   1
((congiuntamente al Reddito di cittadinanza e  con  le  modalita'  di
erogazione  del   medesimo)),   fino   a   concorrenza   dell'importo
dell'assegno spettante in ciascuna  mensilita'  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo e'  determinato
sottraendo dall'importo teorico spettante  la  quota  di  Reddito  di
cittadinanza relativa ai figli minori  che  fanno  parte  del  nucleo
familiare calcolata sulla base della  scala  di  equivalenza  di  cui
all'articolo 2, comma 4, ((del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.)) 
  4. Per la determinazione del reddito familiare di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b), ((numero 4), del citato  decreto-legge  n.  4
del 2019,)) l'assegno  temporaneo  non  si  computa  nei  trattamenti
assistenziali  di  cui  all'articolo  2,  comma   6,   del   medesimo
decreto-legge. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  reca
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere  a)
          e b) e comma 2 della legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al
          Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure
          a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico  e
          universale): 
              «Art. 3. (Disposizioni finanziarie) - 1. All'attuazione
          delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2  si
          provvede nei limiti delle  risorse  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, nonche' delle risorse rivenienti: 
                a) dal  graduale  superamento  o  dalla  soppressione
          delle seguenti misure: 
                  1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
          minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448; 
                  2) assegno di natalita' di cui  all'art.  1,  comma
          125,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  all'art.
          23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge
          27 dicembre 2019, n. 160; 
                  3) premio alla nascita, di cui  all'art.  1,  comma
          353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
                  4)  fondo  di  sostegno  alla  natalita'   previsto
          dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016,
          n. 232; 
                b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel
          quadro di una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle
          seguenti misure: 
                  1) detrazioni fiscali previste dall'art. 12,  commi
          1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
                  2)  assegno  per  il  nucleo  familiare,   previsto
          dall'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, nonche' assegni familiari previsti dal testo  unico
          delle norme concernenti gli assegni familiari,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797. 
              2. All'attuazione delle deleghe di cui gli articoli 1 e
          2 si provvede nei limiti delle risorse di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo.  Qualora  uno   o   piu'   decreti
          legislativi determinino nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
          trovino  compensazione  al  proprio  interno   o   mediante
          l'utilizzo delle risorse di  cui  al  comma  1,  essi  sono
          adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
          in vigore dei provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge  13  marzo
          1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il
          miglioramento delle gestioni degli enti portuali  ed  altre
          disposizioni urgenti), si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 5  dicembre  2013
          n.  159  -Regolamento  concernente   la   revisione   delle
          modalita' di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione
          dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE): 
              «Art. 10. (Dichiarazione sostitutiva unica  (DSU) -  1.
          Il richiedente presenta un'unica dichiarazione  sostitutiva
          in riferimento al nucleo familiare di cui  all'art.  3,  ai
          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,   e   successive   modificazioni,
          concernente   le    informazioni    necessarie    per    la
          determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita'  dal  momento
          della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. 
              2. E' lasciata  facolta'  al  cittadino  di  presentare
          entro  il  periodo  di  validita'  della  DSU   una   nuova
          dichiarazione, qualora intenda  far  rilevare  i  mutamenti
          delle  condizioni  familiari  ed  economiche  ai  fini  del
          calcolo dell'ISEE del proprio nucleo  familiare.  Gli  enti
          erogatori possono stabilire  per  le  prestazioni  da  essi
          erogate  la  decorrenza  degli  effetti   di   tali   nuove
          dichiarazioni. E'  comunque  lasciata  facolta'  agli  enti
          erogatori  di  chiedere  la  presentazione   di   una   DSU
          aggiornata nel caso  di  variazioni  del  nucleo  familiare
          ovvero in presenza  di  elementi  di  informazione  da  cui
          risulti il possibile verificarsi delle  condizioni  di  cui
          all'art. 9. 
              3. Con provvedimento del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  dell'INPS,
          sentita  l'Agenzia  delle  entrate  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
          della  DSU  e  dell'attestazione,  nonche'  delle  relative
          istruzioni  per  la  compilazione.  Il   modello   contiene
          l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n.  196.  Con  il  medesimo  provvedimento  si
          definiscono  le  modalita'  con  cui   l'attestazione,   il
          contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi
          necessari  al  calcolo  dell'ISEE   possono   essere   resi
          disponibili al dichiarante  per  il  tramite  dei  soggetti
          incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11,
          comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e'
          adottato entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto  e  di  esso  viene  data   adeguata
          pubblicita' dagli enti locali  anche  attraverso  i  propri
          uffici di  relazione  con  il  pubblico  e  i  propri  siti
          internet. 
              4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: a) un
          modello  base  relativo  al  nucleo  familiare;  b)   fogli
          allegati  relativi  ai  singoli   componenti;   c)   moduli
          aggiuntivi, di cui e' necessaria  la  compilazione  qualora
          rilevino  ai  fini  del  computo  dell'ISEE  le  componenti
          aggiuntive, di cui all'allegato 2; d)  moduli  sostitutivi,
          in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'art. 9;
          e)  moduli  integrativi,  nel  caso   si   verifichino   le
          condizioni di cui all'art. 11, commi 7  e  8,  nonche'  del
          comma 7, lettera e), primo periodo, del presente  articolo.
          I moduli  aggiuntivi,  sostitutivi  e  integrativi  possono
          essere compilati in via complementare successivamente  alla
          presentazione   della   DSU.   Nel   caso   le   componenti
          autocertificate di cui ai commi 7 e  8  non  siano  variate
          rispetto ad una eventuale DSU  precedente,  il  richiedente
          puo' presentare una dichiarazione semplificata. 
              5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate
          di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la
          DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo
          le regole di cui all'art. 6, comma 2. Qualora nel corso  di
          validita' di tale DSU sia necessario reperire  informazioni
          su altri soggetti ai fini  del  calcolo  dell'ISEE  per  la
          richiesta  di  altre  prestazioni  sociali  agevolate,   il
          dichiarante integra la DSU in corso di  validita'  mediante
          la  compilazione  dei  soli  fogli  allegati  relativi   ai
          componenti del nucleo non gia' inclusi. 
              6. La DSU e'  presentata  ai  comuni  o  ai  centri  di
          assistenza  fiscale  previsti  dall'art.  32  del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   o   direttamente
          all'amministrazione pubblica in qualita' di ente  erogatore
          al quale e' richiesta la  prima  prestazione  o  alla  sede
          dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
          la presentazione della DSU  all'INPS,  in  via  telematica,
          direttamente a cura del richiedente.  A  tal  fine,  l'INPS
          rende  disponibili  modalita'  di  compilazione  telematica
          assistita della DSU. 
              7.  Ai  fini  della  presentazione  della   DSU,   sono
          autodichiarate dal  dichiarante:  a)  la  composizione  del
          nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della
          determinazione del valore della scala  di  equivalenza;  b)
          l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai  fini  del
          calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato  2,
          nonche' le informazioni di cui alle lettere successive  del
          presente comma ad essi riferite; c) la eventuale condizione
          di disabilita' e non autosufficienza, di  cui  all'allegato
          3, dei componenti il  nucleo;  d)  l'identificazione  della
          casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'art. 5,
          comma 2; e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma
          2, lettera a),  limitatamente  ai  casi  di  esonero  dalla
          presentazione della  dichiarazione  ovvero  di  sospensione
          degli adempimenti tributari a causa di eventi  eccezionali,
          nonche' le componenti reddituali di cui all'art.  4,  comma
          2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi  da  quelli
          prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,
          al regime di  vantaggio  per  l'imprenditoria  giovanile  e
          lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove  iniziative
          imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche'  dai  redditi
          derivanti  dalla   locazione   di   immobili   assoggettati
          all'imposta sostitutiva operata nella forma della  cedolare
          secca; f) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma
          2, lettere  c),  d),  e),  g),  ed  i);  g)  le  componenti
          reddituali  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  lettera   f),
          limitatamente alle prestazioni non  erogate  dall'INPS;  h)
          l'importo   degli    assegni    periodici    effettivamente
          corrisposti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b); i)
          il valore del canone di locazione annuo di cui all'art.  4,
          comma 4, lettera a); l) le spese per  assistenza  personale
          nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la
          retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'art.
          4,  comma  4,  lettere  b)  e  c);  m)  le  componenti  del
          patrimonio immobiliare di cui all'art.  5,  commi  2  e  3,
          nonche'  per  ciascun  cespite  l'ammontare  dell'eventuale
          debito residuo; n) in caso di richiesta di  prestazioni  di
          cui all'art. 6, comma 3, le donazioni  di  cespiti  di  cui
          alla lettera c) del medesimo  comma;  o)  gli  autoveicoli,
          ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc  e  superiore,
          nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita'
          di cui all'art. 11, comma 12. 
              8. Nelle more della piena e  tempestiva  disponibilita'
          delle informazioni comunicate ai sensi dell'art.  7,  sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e del comma 2,  dell'art.  11,  del
          citato decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  e  fermo
          restando l'utilizzo delle informazioni disponibili  secondo
          le  modalita'   di   cui   all'art.   11,   sono   altresi'
          autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
          mobiliare di  cui  all'art.  5,  comma  4.  Ai  fini  della
          semplificazione nella compilazione della DSU  e  alla  luce
          della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
          cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
          adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali,  sono  identificate  le
          componenti del patrimonio mobiliare per  cui  e'  possibile
          acquisire  il  dato,  sotto  forma  di  valore   sintetico,
          direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
          prevista  dall'art.  7,  sesto  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e
          conseguentemente sono  riviste  le  componenti  di  cui  e'
          prevista l'autodichiarazione. 
              9.  Fermo   restando   l'insieme   delle   informazioni
          necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi  del
          presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentiti  l'INPS,  l'Agenzia
          delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  in  relazione  alla  evoluzione   dei   sistemi
          informativi   e   dell'assetto    dei    relativi    flussi
          d'informazione,  puo'  essere  modificato  l'elenco   delle
          informazioni di cui si chiede  autodichiarazione  da  parte
          del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche'  puo'  essere
          integrato il modello-tipo di DSU anche  in  relazione  alle
          esigenze di  controllo  dei  dati  autodichiarati.  Con  il
          medesimo provvedimento puo' essere rivisto  il  periodo  di
          riferimento  dei  redditi  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          avvicinandolo al momento della presentazione della  DSU,  e
          conseguentemente  puo'  essere  rivisto   il   periodo   di
          validita' della  DSU,  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b),
          numero 4), comma 4 e comma 6 del decreto-legge  28  gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019, n.  26  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          reddito di cittadinanza e di pensioni): 
              «Art. 2 (Beneficiari) - 1. Il Rdc  e'  riconosciuto  ai
          nuclei familiari in possesso  cumulativamente,  al  momento
          della presentazione della domanda e  per  tutta  la  durata
          dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: 
                a) (omissis); 
                b)  con  riferimento   a   requisiti   reddituali   e
          patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 
                  1) (omissis); 
                  2) (omissis); 
                  3) (omissis); 
                  4) un valore del reddito familiare inferiore ad una
          soglia  di   euro   6.000   annui   moltiplicata   per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          al comma 4. La predetta  soglia  e'  incrementata  ad  euro
          7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione  di  cittadinanza.
          In ogni caso la soglia e' incrementata ad  euro  9.360  nei
          casi in cui il nucleo familiare risieda  in  abitazione  in
          locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
          fini ISEE; 
                c) (omissis); 
                c -bis) (omissis); 
              1- bis (omissis); 
              1- ter (omissis); 
              2. (omissis); 
              3. (omissis); 
              4. Il parametro della scala di equivalenza, di  cui  al
          comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per  il  primo
          componente del nucleo familiare ed e' incrementato  di  0,4
          per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
          di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore  eta',  fino
          ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2  nel
          caso in cui nel nucleo familiare siano presenti  componenti
          in   condizione   di   disabilita'   grave   o    di    non
          autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. 
              5. (omissis); 
              6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare,  di  cui
          al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato  ai  sensi
          dell'art. 4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  n.  159  del  2013,  al  netto  dei
          trattamenti assistenziali eventualmente  inclusi  nell'ISEE
          ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
          in corso di godimento da parte  dei  componenti  il  nucleo
          familiare,  fatta  eccezione   per   le   prestazioni   non
          sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti
          assistenziali  non  rilevano  le  erogazioni  riferite   al
          pagamento    di    arretrati,    le     riduzioni     nella
          compartecipazione al costo dei servizi  e  le  esenzioni  e
          agevolazioni per il pagamento di tributi, le  erogazioni  a
          fronte di rendicontazione di  spese  sostenute,  ovvero  le
          erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
          svolgono la funzione di sostituzione di  servizi.  Ai  fini
          del presente decreto, non  si  include  tra  i  trattamenti
          assistenziali l'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali
          in  corso  di  godimento  di  cui  al  primo  periodo  sono
          comunicati dagli enti erogatori entro quindici  giorni  dal
          riconoscimento al Sistema informativo unitario dei  servizi
          sociali (SIUSS), di cui all'art. 24 del decreto legislativo
          15  settembre  2017,  n.  147,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste».