Art. 5 Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare 1. ((In via temporanea,)) a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 2. Agli oneri derivanti ((dal comma 1)), valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.