Art. 6 Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale 1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonche', piu' in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1 aprile 2021, n. 46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.(Omissis)».