Art. 7 
Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa  relativi
              ai trattamenti di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,
il  secondo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   «Ai   fini
dell'integrazione del complessivo limite di spesa  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' in ogni caso reso disponibile l'importo
di 707,4 milioni di euro per l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,
comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  il  quale  e'
trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di
cui all'ultimo  periodo  del  comma  12  ((del  presente  articolo)),
attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma  in  ragione  delle  risultanze  del
monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.». 
  2. A seguito dell'attivita'  di  monitoraggio  prevista  dal  terzo
periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del
2021 e in coerenza con le  finalita'  ivi  indicate,  il  complessivo
limite di spesa per l'anno 2021 relativo ((ai  trattamenti  di  cassa
integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ))  di  cui  al  primo
periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e' ridotto di 300  milioni
di euro ed e' corrispondentemente incrementato il complessivo  limite
di  spesa  per  l'anno  2021  relativo  ai   trattamenti   di   cassa
integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del  predetto
articolo 8, comma 13. 
  3. La verifica del raggiungimento, anche in  via  prospettica,  dei
limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo  periodo,  del
predetto decreto-legge n. 41 del 2021 e' effettuata, sulla  base  del
monitoraggio previsto, in base a  quanto  effettivamente  fruito  dai
datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale
per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla
base delle risultanze  del  monitoraggio  al  31  maggio  2021  della
((quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle  ore
autorizzate)) relative all'anno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'art.  8  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
              «13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del  presente
          articolo e all'art. 1, comma 312, della legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          rappresentano in  ogni  caso  i  limiti  massimi  di  spesa
          complessivi per il riconoscimento dei  diversi  trattamenti
          per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente  articolo  e
          dell'art. 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta  legge
          n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021,  a
          complessivi 4.336,0 milioni di euro per  i  trattamenti  di
          cassa  integrazione  ordinaria  e  assegno   ordinario,   a
          complessivi 2.290,4 milioni di euro per  i  trattamenti  di
          cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro  per
          i trattamenti di CISOA, per un totale  complessivo  pari  a
          7.284,3  milioni  di  euro  per  l'anno   2021.   Ai   fini
          dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al
          primo periodo del presente  comma  e'  in  ogni  caso  reso
          disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro  per  l'anno
          2021 di cui all'art. 12, comma  13,  del  decreto-legge  28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 2020, n.  176,  il  quale  e'  trasferito
          all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni  di
          cui all'ultimo periodo del comma 12,  attribuito  dall'INPS
          medesimo, previa comunicazione al Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di
          spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione
          delle risultanze del monitoraggio effettuato  ai  fini  del
          rispetto  dei  limiti  di   spesa.   Qualora,   a   seguito
          dell'attivita'  di  monitoraggio  relativa  ai  trattamenti
          concessi di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
          dovessero emergere economie rispetto alle  somme  stanziate
          per una o  piu'  tipologie  dei  trattamenti  previsti,  le
          stesse possono essere utilizzate, con decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  prioritariamente
          per finanziare eventuali esigenze finanziarie  relative  ad
          altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo  del
          presente comma, fermi restando i limiti massimi  di  durata
          previsti dai commi  1,  2  e  8  del  presente  articolo  e
          dall'art. 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178  del
          2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di  cui  al
          comma 2 del presente articolo, i quali abbiano  interamente
          fruito del periodo complessivo di quaranta  settimane,  per
          finanziare un'eventuale estensione della durata massima  di
          cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate
          come   disponibili   in   via   residuale.   Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui,
          competenza e cassa.». 
              - Si riporta il testo del comma  13  dell'art.  12  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
              «Art.  12  (Nuovi  trattamenti  di  Cassa  integrazione
          ordinaria,  Assegno  ordinario  e  Cassa  integrazione   in
          deroga. Disposizioni in materia di  licenziamento.  Esonero
          dal versamento dei contributi previdenziali per  datori  di
          lavoro   che   non   richiedono   trattamenti   di    cassa
          integrazione). - 12. (omissis) 
              13. All'onere derivante dal  comma  12,  pari  a  582,7
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 si provvede a valere  sull'importo  di  cui
          all'art. 11, comma 1».