Art. 8 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610  milioni
di euro per l'anno  2021  e  agli  oneri  derivanti  dall'articolo  5
valutati in 1.390 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  per  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  339,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «339. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  di  sostegno  e  valorizzazione   della   famiglia
          finalizzati al  riordino  e  alla  sistematizzazione  delle
          politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  fondo  denominato  Fondo  assegno
          universale e servizi alla famiglia, con una dotazione  pari
          a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a  1.244  milioni
          di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022.  Con  appositi
          provvedimenti normativi, a valere sulle risorse  del  Fondo
          di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
          interventi  ivi  previsti  nonche',  nei  limiti  di  spesa
          stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.».