Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.».