IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», come modificato dall'art. 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 104/2020, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Visto l'art. 34, comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto, inter alia, dall'art. 85, comma 1 del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' consentita la conservazione delle risorse in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo; Considerato che l'art. 85, comma 2 del decreto-legge n. 104/2020 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di cui al citato comma 1, lettera a); Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); Vista la comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 come modificata, da ultimo, con la comunicazione C(2021) 564 Final del 28 gennaio 2021; Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'accordo di servizio n. 261 del 26 giugno 2020, registrato dalla Corte dei conti il 13 luglio 2020, stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti, con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Considerato che l'accordo di servizio necessita di un atto attuativo recante la disciplina delle attivita' affidate a «RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a» relative alla specifica misura, nel quale si individuano i relativi compiti e il conseguente compenso, parametrato al massimo alla percentuale del 2% delle risorse stanziate per il 2020; Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; Considerato che le imprese beneficiarie delle predette compensazioni possono esercitare servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus sia soggetti che non soggetti a obblighi di servizio pubblico; Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attivita', la contabilita' dei suddetti servizi pubblici e' tenuta separata; Considerato che il comma 2, art. 85 del decreto-legge n. 104/2020, al fine di evitare sovra compensazioni, richiede che i criteri e le modalita' per il riconoscimento della medesima compensazione siano definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, in ogni caso escludendo gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno; Ritenuto che l'art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 114/2020 intende sostenere in questa congiuntura dovuta all'emergenza COVID-19 l'esercizio dell'attivita' di trasporto, e che pertanto si debba fare riferimento ai risultati della gestione operativa; Considerato che i ricavi e i costi da tenere in conto per la determinazione della compensazione di cui all'art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono quelli che risultano dalla contabilita' dei servizi di linea, eserciti in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non soggetti ad obblighi di servizio; Considerato, altresi', che i dati relativi alla media giornaliera dei ricavi non finanziari e dei costi variabili relativa al periodo 23 febbraio-31 dicembre di ciascuno degli anni del biennio 2018-2019, sono disponibili solo a seguito della certificazione dei relativi bilanci consuntivi; Considerato che i dati relativi al periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020, necessari all'applicazione dell'art. 85, commi 1, lettera a), e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono attestabili dal rappresentante legale dell'impresa; Considerato che i dati contabili del 2020 sono disponibili solo a seguito dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo per l'anno 2020; Considerato che ai sensi del punto 3.1, paragrafo 22, lettera d) della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), l'aiuto e' concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021; Considerato che ai sensi del punto 3.1, paragrafo 22, lettere c) e c-bis), della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), l'aiuto non e' consentito a sostegno delle imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano gia' in difficolta', in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, salvo che si tratti di microimprese o di piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), purche' le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' del contributo 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 85, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'art. 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La compensazione e' erogabile qualora le stesse imprese istanti abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, in termini di minori ricavi registrati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 2. L'erogazione delle risorse finanziarie alle imprese di cui al comma 1 fa salvo quanto dovuto alla societa' «RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.», quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura compensativa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4.