IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 85, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il  rilancio
dell'economia», come modificato dall'art.  1,  comma  649,  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
  Considerato che, al fine di sostenere il  settore  dei  servizi  di
trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma  1,  lettera  a),
decreto-legge n. 104/2020, un fondo, con una dotazione di 20  milioni
di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti  dalle
imprese esercenti detti servizi, ai sensi del decreto legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ai
sensi del regolamento del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  21
ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  Visto l'art. 34, comma 11 del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, in base al quale, al fine di consentire l'attuazione  di  quanto
disposto,  inter  alia,  dall'art.   85,   comma   1   del   predetto
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' consentita la  conservazione
delle  risorse  in   conto   residui   per   il   relativo   utilizzo
nell'esercizio successivo; 
  Considerato che l'art. 85, comma 2 del  decreto-legge  n.  104/2020
prevede che con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, siano stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al citato comma 1,  lettera
a); 
  Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio    2016,    n.    97    -    si    provvede    a    pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture   e   della   mobilita'    sostenibili    alla    voce
«Amministrazione trasparente» -  «Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la comunicazione della Commissione (C  (2020)  1863)  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato  il  19  marzo  2020
come modificata, da ultimo, con la comunicazione  C(2021)  564  Final
del 28 gennaio 2021; 
  Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'accordo di servizio n. 261 del 26 giugno  2020,  registrato
dalla Corte dei conti il 13 luglio 2020, stipulato fra  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete
autostrade mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i
trasporti, con il quale vengono definite le  linee  di  attivita'  da
affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Considerato  che  l'accordo  di  servizio  necessita  di  un   atto
attuativo recante la  disciplina  delle  attivita'  affidate  a  «RAM
logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a» relative alla  specifica
misura, nel quale si individuano i relativi compiti e il  conseguente
compenso, parametrato  al  massimo  alla  percentuale  del  2%  delle
risorse stanziate per il 2020; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  23  ottobre  2007  relativo  ai  servizi  pubblici  di
trasporto di passeggeri su strada e  per  ferrovia  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; 
  Considerato   che   le   imprese   beneficiarie   delle    predette
compensazioni possono esercitare servizi di  trasporto  di  linea  di
persone effettuati su strada mediante autobus sia  soggetti  che  non
soggetti a obblighi di servizio pubblico; 
  Considerato che, allo  scopo  di  aumentare  la  trasparenza  e  di
evitare le sovvenzioni incrociate, quando un  operatore  di  servizio
pubblico  presta  sia  servizi  compensati  soggetti  a  obblighi  di
servizio di trasporto pubblico sia altre attivita',  la  contabilita'
dei suddetti servizi pubblici e' tenuta separata; 
  Considerato che il comma 2, art. 85 del decreto-legge n.  104/2020,
al fine di evitare sovra compensazioni, richiede che i criteri  e  le
modalita' per il riconoscimento della  medesima  compensazione  siano
definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi  di
esercizio  derivanti  dagli  ammortizzatori  sociali   applicati   in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, in ogni
caso  escludendo   gli   importi   recuperabili   da   assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro  del  medesimo
danno; 
  Ritenuto che l'art. 85, comma 1, lettera a)  del  decreto-legge  n.
114/2020 intende sostenere in questa congiuntura dovuta all'emergenza
COVID-19 l'esercizio dell'attivita' di trasporto, e che  pertanto  si
debba fare riferimento ai risultati della gestione operativa; 
  Considerato che i ricavi e i  costi  da  tenere  in  conto  per  la
determinazione della compensazione  di  cui  all'art.  85,  comma  1,
lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono quelli  che
risultano dalla contabilita' dei servizi di linea, eserciti  in  base
ad autorizzazioni rilasciate ai  sensi  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ai
sensi del regolamento del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  21
ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422,  non
soggetti ad obblighi di servizio; 
  Considerato, altresi', che i dati relativi alla  media  giornaliera
dei ricavi non finanziari e dei costi variabili relativa  al  periodo
23 febbraio-31 dicembre di ciascuno degli anni del biennio 2018-2019,
sono disponibili solo a seguito  della  certificazione  dei  relativi
bilanci consuntivi; 
  Considerato che i dati relativi al periodo 23 febbraio-31  dicembre
2020, necessari all'applicazione dell'art. 85, commi 1, lettera a), e
2 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  sono  attestabili  dal
rappresentante legale dell'impresa; 
  Considerato che i dati contabili del 2020 sono disponibili  solo  a
seguito dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo per l'anno
2020; 
  Considerato che ai sensi del punto 3.1, paragrafo  22,  lettera  d)
della comunicazione della Commissione (C  (2020)  1863),  l'aiuto  e'
concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021; 
  Considerato che ai sensi del punto 3.1, paragrafo 22, lettere c)  e
c-bis),  della  comunicazione  della  Commissione  (C  (2020)  1863),
l'aiuto non e' consentito a sostegno delle imprese che al 31 dicembre
2019 si trovavano gia' in difficolta', in base  alla  definizione  di
cui all'art. 2, punto 18, del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, salvo che si tratti di  microimprese
o di piccole  imprese  (ai  sensi  dell'allegato  I  del  regolamento
generale di esenzione per categoria), purche'  le  stesse  non  siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del  diritto
nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le
modalita' per il riconoscimento della compensazione  a  valere  sulle
risorse, pari a 20 milioni di euro, di  cui  all'art.  85,  comma  1,
lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  come  modificato
dall'art. 1, comma 649, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  a  favore
delle imprese esercenti servizi di  trasporto  di  linea  di  persone
effettuati su strada mediante autobus e non soggetti  a  obblighi  di
servizio pubblico disciplinati dal decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 285, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
del regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio  21  ottobre
2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni  rilasciate  dalle
regioni e dagli  enti  locali  ai  sensi  delle  norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  422.  La
compensazione e' erogabile qualora le stesse imprese istanti  abbiano
subito danni  in  conseguenza  delle  misure  di  contenimento  e  di
contrasto all'emergenza da COVID-19,  in  termini  di  minori  ricavi
registrati nel periodo dal 23  febbraio  2020  al  31  dicembre  2020
rispetto alla media dei ricavi registrati nel  medesimo  periodo  del
precedente biennio. 
  2. L'erogazione delle risorse finanziarie alle imprese  di  cui  al
comma  1  fa  salvo  quanto  dovuto  alla  societa'  «RAM  logistica,
infrastrutture  e   trasporti   S.p.a.»,   quale   soggetto   gestore
dell'attivita'  istruttoria  della  misura  compensativa  di  cui  al
presente decreto, ai sensi dell'art. 4.