Art. 2 
 
 
                      Criteri di compensazione 
 
  1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, sono attribuite  a
ciascuna impresa richiedente in misura pari alla differenza  positiva
tra il margine operativo lordo per il  periodo  compreso  tra  il  23
febbraio e il 31 dicembre degli  esercizi  finanziari  2018  e  2019,
calcolando a tale fine il valore medio dei due periodi, e il  margine
operativo lordo dello stesso periodo dell'esercizio finanziario 2020.
A tale fine si utilizza  il  valore  medio  giornaliero  del  margine
operativo lordo  dei  predetti  esercizi  finanziari.  Le  risultanze
contabili sono esclusivamente quelle riferite ai servizi di trasporto
di linea effettuati su strada e non soggetti ad obblighi di  servizio
pubblico. 
  2. A ciascuna impresa di cui al comma 1 la compensazione e' erogata
in misura pari alla differenza positiva di cui al medesimo comma 1 ed
entro il limite di 1.800.000 euro al lordo  di  qualsiasi  imposta  o
altro onere. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  le  risorse  finanziarie  disponibili  siano
inferiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il
contributo da erogare alle imprese richiedenti  e'  proporzionalmente
ridotto per ciascuna impresa beneficiaria. 
  3. Ogni impresa in fase di istanza ha l'onere di indicare il valore
del margine operativo  lordo  per  l'esercizio  finanziario  relativo
all'anno 2020 ai fini del calcolo del valore massimo  di  contributo,
entro il limite del comma 2,  esplicitando  in  particolare  i  costi
cessanti, i minori costi di esercizio derivanti dagli  ammortizzatori
sociali applicati in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della  medesima
emergenza. Sono esclusi gli importi  recuperabili  da  assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro  del  medesimo
danno. 
  4. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o  abbia  percepito
una compensazione in  eccedenza,  accertata  dai  dati  del  bilancio
civilistico per il 2020 depositato presso il registro delle  imprese,
rispetto a quanto attestato dal legale rappresentante nella  domanda,
e'  tenuta  a  comunicare  tale  circostanza   al   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel caso  il  pagamento
sia gia' stato effettuato, a restituire  all'erario  dello  Stato  la
compensazione  eventualmente  ricevuta  in  eccedenza.   Qualora   il
soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all'art.  4,
comma  2,  ultimo  periodo,  che  tale  comunicazione  non  e'  stata
effettuata  o  che  l'impresa  non   restituisce   la   parte   della
compensazione ai sensi del periodo precedente, l'impresa  decade  dal
diritto alla compensazione e l'intero importo  eventualmente  erogato
e' recuperato all'erario dello Stato. 
  5. Qualora l'importo attribuibile ad un'impresa ai sensi del  comma
1 sia superiore a  1.800.000  euro  e,  al  termine  delle  attivita'
istruttorie di cui  all'art.  3,  comma  2,  le  risorse  finanziarie
disponibili siano superiori alla somma delle compensazioni  richieste
ed ammissibili, l'attribuzione di ulteriori compensazioni, rispetto a
quelle di cui al  comma  2,  e'  subordinata  alla  dichiarazione  di
compatibilita'  con  le  norme  sul  mercato  unico  da  parte  della
Commissione  europea,  ai  sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia  di  aiuti
di Stato. 
  6. La compensazione non e' consentita a sostegno delle imprese  che
al 31 dicembre 2019 si trovavano gia' in  difficolta'  in  base  alla
definizione di cui all'art. 2, punto  18,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, salvo che  si  tratti
di microimprese o di piccole imprese (ai sensi  dell'allegato  I  del
predetto regolamento generale di esenzione per categoria), purche' le
stesse non siano soggette a procedure concorsuali per  insolvenza  ai
sensi del diritto nazionale e  non  abbiano  ricevuto  aiuti  per  il
salvataggio.