Art. 2 Criteri di compensazione 1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, sono attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura pari alla differenza positiva tra il margine operativo lordo per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre degli esercizi finanziari 2018 e 2019, calcolando a tale fine il valore medio dei due periodi, e il margine operativo lordo dello stesso periodo dell'esercizio finanziario 2020. A tale fine si utilizza il valore medio giornaliero del margine operativo lordo dei predetti esercizi finanziari. Le risultanze contabili sono esclusivamente quelle riferite ai servizi di trasporto di linea effettuati su strada e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. 2. A ciascuna impresa di cui al comma 1 la compensazione e' erogata in misura pari alla differenza positiva di cui al medesimo comma 1 ed entro il limite di 1.800.000 euro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie di cui all'art. 3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti e' proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria. 3. Ogni impresa in fase di istanza ha l'onere di indicare il valore del margine operativo lordo per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2020 ai fini del calcolo del valore massimo di contributo, entro il limite del comma 2, esplicitando in particolare i costi cessanti, i minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 4. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito una compensazione in eccedenza, accertata dai dati del bilancio civilistico per il 2020 depositato presso il registro delle imprese, rispetto a quanto attestato dal legale rappresentante nella domanda, e' tenuta a comunicare tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel caso il pagamento sia gia' stato effettuato, a restituire all'erario dello Stato la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, che tale comunicazione non e' stata effettuata o che l'impresa non restituisce la parte della compensazione ai sensi del periodo precedente, l'impresa decade dal diritto alla compensazione e l'intero importo eventualmente erogato e' recuperato all'erario dello Stato. 5. Qualora l'importo attribuibile ad un'impresa ai sensi del comma 1 sia superiore a 1.800.000 euro e, al termine delle attivita' istruttorie di cui all'art. 3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano superiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, l'attribuzione di ulteriori compensazioni, rispetto a quelle di cui al comma 2, e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato. 6. La compensazione non e' consentita a sostegno delle imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano gia' in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, salvo che si tratti di microimprese o di piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del predetto regolamento generale di esenzione per categoria), purche' le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio.