Art. 3 Fasi procedimentali 1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita' di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalita' da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono attestati gli importi ricavati dai bilanci consuntivi depositati per il 2018 e 2019 (periodo 23 febbraio-31 dicembre), nonche' una dichiarazione dello stesso rappresentante legale dell'impresa relativa agli importi per il 2020, sempre con riferimento al periodo 23 febbraio-31 dicembre, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 3. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa si concluda con esito favorevole, e' corrisposta la compensazione di cui all'art. 2, comma 2 o se del caso del comma 5 del medesimo articolo.