Art. 3 
 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1.  Le  fasi   procedimentali,   unitamente   alle   modalita'   di
presentazione  delle  domande,  sono  disciplinate  con  decreto  del
direttore generale per l'autotrasporto di  persone  e  cose,  per  la
logistica e  l'intermodalita'  da  adottarsi  entro  quindici  giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante  legale
sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale
sono attestati gli importi ricavati dai bilanci consuntivi depositati
per il 2018 e 2019 (periodo 23  febbraio-31  dicembre),  nonche'  una
dichiarazione  dello  stesso   rappresentante   legale   dell'impresa
relativa agli importi per il 2020, sempre con riferimento al  periodo
23 febbraio-31 dicembre, nel rispetto di quanto previsto all'art.  2,
comma 3. La domanda e' sottoposta a istruttoria e, qualora questa  si
concluda con esito favorevole, e' corrisposta la compensazione di cui
all'art. 2, comma 2 o se del caso del comma 5 del medesimo articolo.