Art. 4 Soggetto gestore e commissione di validazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalita' delega le attivita' istruttorie al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 2, ai sensi dell'accordo di servizio quadro n. 261 del 26 giugno 2020 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo, che determina la percentuale entro il limite del 2% delle risorse di cui all'art. 85, comma 1, lettera a), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che puo' essere devoluta a titolo di corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore. 2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti di cui al comma 1, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione telematica, che consente la gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, relativa all'attivita' istruttoria delle domande, e provvede a quest'ultima attivita', ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalita'. La commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con la proposta di accoglimento della domanda di cui all'art. 3, comma 2, ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione. Il soggetto gestore effettua controlli a campione in merito a quanto previsto all'art. 2, comma 4, e ne comunica gli esiti alla commissione del comma 3. 3. Con decreto del direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalita', e' nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.