Art. 2 Composizione del Comitato 1. La composizione del Comitato garantisce la presenza di competenze idonee alla trattazione delle tematiche in materia di imprenditoria femminile e relative alla presenza femminile nell'economia nonche', in generale, allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato medesimo. A tal fine, il Comitato e' composto da rappresentanti delle amministrazioni, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 e da un numero di 5 (cinque) donne imprenditrici o manager, scelte con le modalita' previste al comma 4. 2. Il Comitato e' composto dai seguenti rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali: a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno designato con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia - Dipartimento per le pari opportunita'; c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome; e) un rappresentante di Unioncamere. 3. I membri di cui al comma 2 sono scelti dalle amministrazioni di provenienza, ovvero, nel caso dei rappresentanti di cui alla lettera d), dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra i dirigenti ovvero i funzionati apicali, titolari di posizioni organizzative, esperti in materie economiche e giuridiche. 4. I componenti costituiti da donne imprenditrici o manager sono individuati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia - Dipartimento per le pari opportunita', tra donne che evidenziano un rilevante valore socio-economico delle attivita' e la capacita' della persona di influenzare il contesto imprenditoriale di riferimento, assicurando la rappresentanza dei diversi settori economici. 5. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare, qualora ritenuto opportuno per la trattazione di specifiche tematiche o questioni, rappresentanti di associazioni di categoria, dei comitati per l'imprenditoria femminile e di altri enti interessati, nonche' soggetti esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di trattazione.