Art. 4 
 
                         Modalita' di nomina 
 
  1. I componenti  del  Comitato  sono  nominati,  sulla  base  delle
indicazioni  operate  dai  diversi  soggetti  competenti   ai   sensi
dell'art. 2, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico
e durano in carica tre anni dalla data del medesimo provvedimento  di
nomina. Al termine del triennio, l'incarico non e'  rinnovabile.  Con
il  medesimo  provvedimento  e'  individuato  il  personale  messo  a
disposizione   dall'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione    degli
investimenti e lo sviluppo di  impresa  S.p.a.  -  Invitalia  per  lo
svolgimento dei compiti di segreteria di cui all'art. 3. 
  2. In caso di cessazione dell'incarico per  qualunque  causa  prima
del decorso del termine  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dello
sviluppo economico provvede a sostituire il  componente  cessato  con
altro membro, previa  individuazione  del  nuovo  componente  con  le
medesime modalita' di quelle utilizzate per il soggetto sostituito.