Art. 4 Modalita' di nomina 1. I componenti del Comitato sono nominati, sulla base delle indicazioni operate dai diversi soggetti competenti ai sensi dell'art. 2, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico e durano in carica tre anni dalla data del medesimo provvedimento di nomina. Al termine del triennio, l'incarico non e' rinnovabile. Con il medesimo provvedimento e' individuato il personale messo a disposizione dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia per lo svolgimento dei compiti di segreteria di cui all'art. 3. 2. In caso di cessazione dell'incarico per qualunque causa prima del decorso del termine di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico provvede a sostituire il componente cessato con altro membro, previa individuazione del nuovo componente con le medesime modalita' di quelle utilizzate per il soggetto sostituito.