IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e  successive  modificazioni
recante «Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art.  11,  istituisce,  presso  il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili)  il  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione; 
  Visto il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7,
comma 2, del decreto-legge 13  settembre  2004,  n.  240,  convertito
dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che  stabilisce,  tra  l'altro,
che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse  assegnate  al
Fondo  e'  effettuata  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano sulla base dei  criteri  fissati  con  apposito  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa  medesima
intesa, ed in rapporto alla quota di  risorse  messe  a  disposizione
dalle singole regioni e province autonome; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati
fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata  legge  n.  431
del 1998, i requisiti  minimi  dei  conduttori  per  beneficiare  dei
contributi integrativi per il pagamento dei  canoni  di  locazione  a
valere sulle risorse assegnate al Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso delle abitazioni in locazione nonche' i  criteri  per  la
determinazione degli stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2  dicembre  2005,  con  il  quale,  in
attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431  del  1998,
sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni
del 14 luglio 2005, i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse
assegnate al Fondo; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale  sono
stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5  e  6
della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non  sono
dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico
del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto  conto
che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia'  stato
considerato  in  fase  di  programmazione   ed   approvazione   della
disposizione normativa di finanziamento del Fondo; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26  e  s.m.i.,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  maggio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2020, n. 138,  con  il  quale  e'  stato
effettuato il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva
di 60  milioni  di  euro  relativa  all'esercizio  finanziario  2020,
assegnata  al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per   l'accesso   alle
abitazioni in locazione di cui all'art. 11  della  legge  9  dicembre
1998, n. 431, dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205  del  2017  e
dall'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto ministeriale  12  agosto  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2020, n. 247,  con  il  quale  e'  stato
effettuato il riparto tra le regioni dell'ulteriore disponibilita' di
160  milioni  di  euro  relativa  all'esercizio   finanziario   2020,
assegnata  al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per   l'accesso   alle
abitazioni in locazione di cui all'art. 11  della  legge  9  dicembre
1998, n. 431, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il  quale
e' stata assegnata al Fondo nazionale  per  il  sostegno  all'accesso
alle abitazioni in locazione una dotazione di 50 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per  il
triennio 2021-2023», che, all'art.  11,  autorizza  l'impegno  ed  il
pagamento delle  spese  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per l'anno finanziario 2021,  in  conformita'  all'annesso
Stato di previsione (Tabella n. 10) e con la quale al Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni  in  locazione  e'  stata
assegnata una ulteriore dotazione di 160 milioni di euro  per  l'anno
2021; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, recante la «Ripartizione in capitoli delle  unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»; 
  Considerato,  pertanto,  che  la  dotazione  del   predetto   Fondo
nazionale ammonta, per l'esercizio finanziario  2021,  a  complessivi
210 milioni di euro; 
  Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto  della
dotazione complessiva di 210  milioni  di  euro  assegnata  al  Fondo
nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui
all'art. 11 della legge n. 431  del  1998,  al  fine  di  ridurre  il
disagio abitativo che e' dato riscontrare  nel  territorio  nazionale
ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, utilizzando  i  medesimi  coefficienti  gia'  adottati  con
riferimento al riparto dell'annualita' 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale  12  agosto  2020
che, al  fine  di  rendere  piu'  agevole  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della  legge  n.  431
del 1998, anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  destinato  al
sostegno degli inquilini morosi incolpevoli,  amplia  la  platea  dei
beneficiari del Fondo ai soggetti in  possesso  di  un  indice  della
situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00  euro  che
presentino una autocertificazione  nella  quale  dichiarino  di  aver
subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita  del  proprio
reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto
all'analogo  periodo  dell'anno  precedente  e  di  non  disporre  di
sufficiente liquidita' per far fronte  al  pagamento  del  canone  di
locazione e/o degli oneri accessori; 
  Ritenuto   opportuno,   stante    il    protrarsi    dell'emergenza
epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri intervenuti, prendere  in  considerazione,
come riferimento della perdita del reddito IRPEF, l'ISEE corrente; 
  Valutata  l'opportunita'  che  le  regioni,  stante  il   perdurare
dell'emergenza  COVID-19,  attribuiscano   ai   comuni   le   risorse
assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo  le
quote a rendiconto o programmate nelle annualita'  pregresse  nonche'
per l'eventuale  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  del  Fondo
nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n.  431
e che i comuni utilizzino i  fondi  ricorrendo  all'unificazione  dei
titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare,  l'art.  5  secondo  il  quale  il  «Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  le  denominazioni
«Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili»  e
«Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata rep. n. 73/CU,  nella
seduta  dell'8  luglio  2021,  sulla  proposta  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per quanto indicato nelle premesse, la dotazione complessiva  di
210 milioni di euro relativa all'anno 2021, disponibile sul  capitolo
1690, p.g.1, assegnata al Fondo  nazionale  di  sostegno  all'accesso
alle abitazioni in  locazione  di  cui  all'art.  11  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, per l'importo di 50 milioni di euro  a  valere
sulle risorse  previste  dall'art.  1,  comma  234,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 e per l'importo di 160 milioni di euro a valere
sulle risorse previste dalla legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'
ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma  parte
integrante del presente decreto. 
  2.  Le  regioni,  stante  il  perdurare  dell'emergenza   COVID-19,
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in  applicazione
dell'art. 1, comma 21, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  con
procedura  di  urgenza,  anche  secondo  le  quote  a  rendiconto   o
programmate  nelle  annualita'  pregresse  nonche'  per   l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'art. 11 della legge  9  dicembre  del  1998,  n.  431.  I  comuni
utilizzano i fondi ricorrendo altresi' all'unificazione  dei  titoli,
capitoli e  articoli  delle  rispettive  voci  di  bilancio  ai  fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa. 
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso di detti requisiti. 
  4. Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della  legge  n.  431
del 1998, anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  destinato  al
sostegno  degli   inquilini   morosi   incolpevoli,   e'   confermato
l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come  stabilito
dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020,  anche
ai soggetti in possesso  di  un  indice  della  situazione  economica
equivalente  non  superiore  a  35.000,00  euro  che  presentino  una
autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in  ragione
dell'emergenza  COVID-19,  una  perdita  del  proprio  reddito  IRPEF
superiore al 25% fermi restando i criteri  gia'  adottati  nei  bandi
regionali. 
  5.  Stante  il  protrarsi   dell'emergenza   epidemiologica,   come
confermato dai numerosi decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri intervenuti, la  riduzione  del  reddito  di  cui  al  comma
precedente puo' essere certificata attraverso l'ISEE corrente  o,  in
alternativa, mediante  il  confronto  tra  le  dichiarazioni  fiscali
2021/2020. 
  6. I contributi concessi ai sensi del  presente  decreto  non  sono
cumulabili con la quota destinata  all'affitto  del  cd.  reddito  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  e
successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1,
comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i  comuni,
successivamente alla erogazione dei contributi,  comunicano  all'INPS
la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito  di
cittadinanza per la quota destinata all'affitto. 
  7. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate,  ai
sensi dell'art. 11 della citata legge 431  del  1998,  ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata  con  le  risorse  del  Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito  dall'art.  6,  comma  5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine  di  rendere  l'utilizzo
delle risorse statali assegnate piu' aderente alla  domanda  espressa
nelle singole realta' locali. Ai sensi del  medesimo  art.  11  della
legge 431 del 1998, le risorse  ripartite  con  il  presente  decreto
possono  essere  utilizzate  anche  per   sostenere   le   iniziative
intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la  costituzione  di
agenzie, istituti per  la  locazione  o  fondi  di  garanzia  tese  a
favorire la mobilita' nel settore della locazione anche  di  soggetti
che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso  all'edilizia
residenziale  pubblica  attraverso  il  reperimento  di  alloggi   da
concedere in locazione a canone  concordato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3, della legge n. 431 del 1998. 
  8. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse  assegnate
con il presente decreto, le regioni, che hanno gia' avviato misure di
sostegno all'affitto riconducibili  all'emergenza  COVID-19,  possono
comunque destinare le risorse attribuite  ad  integrazione  di  dette
misure. 
  9. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spesa delle risorse
ripartite con il presente decreto e  di  quelle  aggiuntive  messe  a
disposizione dalle regioni e dai comuni, le regioni  medesime,  entro
il 31 dicembre 2021, inoltrano al Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili un resoconto  in  ordine  alle  modalita'
adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni, alle  procedure  e
ai requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti,
al fabbisogno  riscontrato  nell'intero  territorio  regionale,  alle
modalita' di controllo adottate e programmate e con riferimento  alle
eventuali criticita' gestionali riscontrate. 
  10. Il monitoraggio di cui al  precedente  comma  9  e'  effettuato
sulla  base  di   un   format   predisposto   dal   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
l'edilizia statale e abitativa e gli  interventi  speciali  entro  30
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e i  relativi
dati  sono  resi  disponibili  anche  nell'ambito   dell'Osservatorio
nazionale della condizione abitativa. 
  11. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per  procedere,
previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  alla  revisione  dei
criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui  all'art.
11 della citata legge  n.  431  del  1998,  individuati  dal  decreto
ministeriale 7 giugno 1999. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 luglio 2021 
 
                                             Il Ministro: Giovannini  
    

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2554