Art. 2 
 
                      Registro di monitoraggio 
 
  1. E' istituito un  registro  dedicato  all'uso  appropriato  e  al
monitoraggio dei medicinali a base di anticorpi  monoclonali  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 6 febbraio
2021. 
  2. Ai fini della prescrizione degli anticorpi  monoclonali  per  il
trattamento  di  COVID-19,  i  centri  utilizzatori  specificatamente
individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta  dati
informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e  la
scheda di follow-up,  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
istituzionale    dell'AIFA,    piattaforma    web -     all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti, le prescrizioni dovranno essere effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  3. I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire  dalla  data
di entrata in vigore della presente determina, tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio