IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed  il  funzionamento  dell'AIFA,  a  norma
dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
settembre 2004, n. 228; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA»,  pubblicato  sul   sito
istituzionale dell'AIFA e di cui e' stato dato avviso nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale «In  caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015,  recante
«Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace  azione  di
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.  1  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (legge  di  stabilita'   2013)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e,
in particolare, l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante
«Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali  a  base
di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio  2021,  n.  32,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministro  della  salute  12  luglio  2021,
recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei  medicinali
a base dell'anticorpo monoclonale sotrovimab e proroga del decreto  6
febbraio 2021», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio
2021, n. 180; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Ministro  della  salute
succitato, ai sensi del quale «Con successivi  provvedimenti,  l'AIFA
definisce modalita' e condizioni d'impiego dei medicinali di  cui  al
comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata
dalla medesima Agenzia»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra,  ai
sensi del quale  «L'AIFA  istituisce  un  registro  dedicato  all'uso
appropriato e al monitoraggio  dell'impiego  dei  medicinali  di  cui
all'art.  1  e,  sulla   base   della   valutazione   dei   dati   di
farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro  della  salute
la sussistenza delle  condizioni  per  la  sospensione  o  la  revoca
immediata del presente decreto»; 
  Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA resi
in data 10 e 17 febbraio 2021, che ha approvato il registro  dedicato
all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei  medicinali  a
base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19; 
  Visto il parere reso dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in
data 26 febbraio 2021, secondo cui casirivimab  e  imdevimab  possono
essere  usati  in  associazione  per  il  trattamento   di   COVID-19
confermata in pazienti che non necessitano di ossigeno  supplementare
e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  DG/340/2021  del  22  marzo   2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
marzo 2021, n. 71, che ha definito le modalita' e  le  condizioni  di
impiego dell'anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  DG/696/2021  del  14  giugno  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
giugno  2021,  n.  142,  recante  modifiche  alla  modalita'  e  alle
condizioni      di      impiego      dell'anticorpo       monoclonale
casirivimab-imdevimab,  che  ha  sostituito  la  determina  AIFA   n.
DG/340/2021 sopra citata; 
  Considerato  il  parere   della   Commissione   tecnico-scientifica
dell'AIFA reso in data 12 luglio 2021, che ha ravvisato la necessita'
di modificare ulteriormente le modalita' e le condizioni  di  impiego
dell'anticorpo  monoclonale  casirivimab-imdevimab  e   le   relative
determine; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modalita' e condizioni di impiego 
 
  1. L'associazione di anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab,
prodotta dall'azienda farmaceutica Regeneron/Roche, e' impiegata  per
il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve  o
moderata, negli adulti e adolescenti  di  eta'  pari  o  superiore  a
dodici anni che non necessitano di ossigenoterapia supplementare  per
COVID-19 e che sono  ad  alto  rischio  di  progressione  a  COVID-19
severa. 
  2. L'associazione di anticorpi monoclonali di cui  al  comma  1  e'
impiegata nel rispetto delle seguenti modalita': 
    a) la selezione del paziente e' affidata ai  medici  di  medicina
generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle USCA(R) e, in
generale, ai medici che abbiano l'opportunita' di entrare in contatto
con pazienti affetti da COVID di recente  insorgenza  e  con  sintomi
lievi-moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la
quale effettuare il trattamento e  deve  avvenire  nel  rispetto  dei
criteri fissati dalla CTS, e indicati  nell'ambito  del  registro  di
monitoraggio, di cui all'art. 2; 
    b)  la  prescrivibilita'  del  prodotto  e'  limitata  ai  medici
operanti nell'ambito delle strutture identificate  a  livello  locale
per la somministrazione; 
    c) e' raccomandato il trattamento nell'ambito  di  una  struttura
ospedaliera o comunque  in  setting  che  consentano  una  pronta  ed
appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi; 
    d)  la  prescrizione  ed  il  trattamento  devono  garantire   la
somministrazione del prodotto il piu' precocemente possibile rispetto
all'insorgenza dei sintomi, e  comunque  non  oltre  i  dieci  giorni
dall'inizio degli stessi; 
    e) gli operatori sanitari nella gestione del trattamento  tengono
conto  delle  informazioni  riportate  negli  allegati  1  e  2,  che
costituiscono parte integrante della presente determina. 
  3.  La  definizione  del  percorso  attraverso  il  quale   vengono
identificati i pazienti  eleggibili  al  trattamento  e'  rimessa  ai
provvedimenti delle regioni e delle province autonome.