Art. 4 
 
                     Oneri a carico dell'azienda 
 
  1. L'azienda e'  tenuta  ad  aggiornare  le  informazioni  per  gli
operatori sanitari e le  informazioni  per  il  paziente,  contenute,
rispettivamente, negli allegati 1 e 2 della presente determina. 
  2. In caso di modifiche delle suddette informazioni,  l'azienda  ne
da' tempestiva comunicazione ad  AIFA,  al  fine  di  concordarne  il
contenuto.