Art. 10 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle Tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione. 
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta  Ufficiale,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)  e
b), pianificate fino alla  data  del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni programmate. 
  3. La Rai pubblica  quotidianamente  sul  proprio  sito  web -  con
modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del
monitoraggio  del  pluralismo  relativi  a  ogni  testata,  i   tempi
garantiti a ciascuna forza politica  nei  notiziari  della  settimana
precedente, il calendario settimanale delle  trasmissioni  effettuate
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e  b),  i  temi  trattati,  i
soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere  delle
presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di
ascolto di ciascuna trasmissione. 
  4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si  rendono  necessari
per l'attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando
gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni
specificamente  menzionate  dalla  presente  delibera,   nonche'   le
ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla
Commissione.