IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021, la denominazione «Olio di Roma» IGP riferita alla categoria «Oli e grassi», di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione e' iscritta quale Indicazione geografica nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'art. 52, paragrafo 3, lettera b del regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione del disciplinare di produzione della IGP «Olio di Roma» e, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Roma» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 228/28 del 2 agosto 2021. I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Olio di Roma», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 4 agosto 2021 Il dirigente: Cafiero