IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r) e comma 3, della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di «Istituzione del servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera b); Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero della salute; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica» convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; Visto in particolare l'art. 25-sexies, comma 1, del sopra citato decreto-legge il quale stabilisce che «In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, e' garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonche' ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).»; Visto il successivo comma 2 il quale prevede che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening di cui al comma 1»; Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2020 con il quale, ai fini dell'adozione del predetto decreto interministeriale, e' stato istituito un Gruppo di lavoro con il compito di definire i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening in parola; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 maggio 2021 «Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 162 in data 8 luglio 2021; Tenuto conto che l'art. 4 del predetto decreto stabilisce che il Ministero della salute, con proprio provvedimento, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e le regioni, definisce quali siano i dati da raccogliere, il formato e le modalita' di invio al fine di implementare un monitoraggio degli interventi previsti e attuati; Preso atto che la Direzione generale della prevenzione sanitaria, sentito l'Istituto superiore di sanita' e le regioni, ha proceduto all'elaborazione di un documento tecnico riportante le informazioni sopra descritte il quale e' stato condiviso con il Gruppo di lavoro di cui al decreto dirigenziale 18 settembre 2020; Vista la necessita' di approvare formalmente il predetto documento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2020 n. 1255, con il quale e' stato conferito al dott. Giovanni Rezza l'incarico di direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; Decreta: Art. 1 Debito informativo 1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' approvato il documento di cui all'Allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante, che definisce i dati da raccogliere per il monitoraggio e la valutazione delle attivita' di screening dell'infezione da HCV svolte da parte delle regioni e province autonome. 2. A completamento del debito informativo e' altresi' richiesta la redazione di un breve report semestrale che specifichi algoritmo e percorso diagnostico dello screening e che descriva, in particolare, il modello organizzativo adottato dalla regione/provincia autonoma per l'implementazione dello stesso. 3. Con medesimo provvedimento sono apportate eventuali modifiche all'Allegato 1, che si rendessero necessarie in corso d'opera.