IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r) e  comma  3,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  di  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera b); 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale»  del  Ministero
della salute; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica» convertito con modificazioni dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8; 
  Visto in particolare l'art. 25-sexies, comma 1,  del  sopra  citato
decreto-legge il quale stabilisce che «In via sperimentale,  per  gli
anni 2020 e 2021, e' garantito uno screening gratuito,  destinato  ai
nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che  sono  seguiti  dai
servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonche' ai  soggetti
detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare  il
virus dell'epatite C (HCV).»; 
  Visto il successivo comma 2 il quale prevede che «Con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening di
cui al comma 1»; 
  Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2020 con  il  quale,  ai
fini dell'adozione del predetto decreto interministeriale,  e'  stato
istituito un Gruppo di lavoro con il compito di definire i criteri  e
le modalita' per l'attuazione dello screening in parola; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del   14   maggio   2021
«Esecuzione dello screening nazionale per  l'eliminazione  del  virus
dell'HCV» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
162 in data 8 luglio 2021; 
  Tenuto conto che l'art. 4 del predetto decreto  stabilisce  che  il
Ministero della salute, con proprio provvedimento, sentiti l'Istituto
superiore di sanita' e le regioni, definisce quali siano  i  dati  da
raccogliere,  il  formato  e  le  modalita'  di  invio  al  fine   di
implementare un monitoraggio degli interventi previsti e attuati; 
  Preso atto che la Direzione generale della  prevenzione  sanitaria,
sentito l'Istituto superiore di sanita' e le  regioni,  ha  proceduto
all'elaborazione di un documento tecnico riportante  le  informazioni
sopra descritte il quale e' stato condiviso con il Gruppo  di  lavoro
di cui al decreto dirigenziale 18 settembre 2020; 
  Vista la necessita' di approvare formalmente il predetto documento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2020 n. 1255,
con il quale e' stato conferito al dott. Giovanni Rezza l'incarico di
direttore generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della
salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Debito informativo 
 
  1. Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  e'  approvato  il
documento  di  cui  all'Allegato  1  del  presente  decreto,  di  cui
costituisce parte integrante, che definisce i dati da raccogliere per
il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle  attivita'  di  screening
dell'infezione da HCV  svolte  da  parte  delle  regioni  e  province
autonome. 
  2. A completamento del debito informativo e' altresi' richiesta  la
redazione di un breve report semestrale che  specifichi  algoritmo  e
percorso diagnostico dello screening e che descriva, in  particolare,
il modello organizzativo adottato  dalla  regione/provincia  autonoma
per l'implementazione dello stesso. 
  3. Con medesimo provvedimento sono  apportate  eventuali  modifiche
all'Allegato 1, che si rendessero necessarie in corso d'opera.