IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo  2020,  n.  12,  e,  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164   recante    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario.»; 
  Visto  il  decreto   legislativo   25   novembre   2016,   n.   218
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 
  Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94  «Modifiche  alla  legge  5
agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante norme di contabilita' generale  dello  Stato  in  materia  di
bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle   unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  548  della  legge  sopra
richiamata che istituisce il Fondo per la promozione  e  lo  sviluppo
delle politiche del Programma nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  di
seguito «Fondo», con una dotazione di 200 milioni  di  euro  per  gli
anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce
che con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca siano individuati i criteri di  riparto  e  di  utilizzazione
delle risorse fra le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche
di ricerca; 
  Visto il decreto del Ministero delle finanze del 30  dicembre  2020
di  Ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto  parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e per il triennio 2021-2023 che, nell'ambito della  missione  n.
17 «Ricerca e innovazione», programma n. 22  «Ricerca  scientifica  e
tecnologica di base e applicata»  prevede  al  capitolo  7730,  piano
gestionale n. 1, lo stanziamento per gli anni 2021, 2022 e  2023  del
«Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del  Programma
nazionale per la ricerca (PNR)»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204  recante
«Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto in particolare l'art 1, comma 2 del decreto sopra  richiamato
il quale dispone che il Programma nazionale per la ricerca (PNR), sia
predisposto, approvato ed annualmente aggiornato, ai sensi  dell'art.
2 del medesimo decreto, con riferimento alla  dimensione  europea  ed
internazionale della ricerca e tenendo conto  delle  iniziative,  dei
contributi e delle realta' di ricerca regionali; 
  Visto che  il  nuovo  Programma  nazionale  per  la  ricerca  (PNR)
2021-2027  e'  stato  predisposto  a  seguito  di  un'ampia  fase  di
co-progettazione e consultazione pubblica che ha coinvolto  un  ampio
numero di  pubbliche  amministrazioni,  atenei,  enti  e  istituzioni
pubbliche della ricerca, fondazioni, imprese e  altri  operatori  del
mondo della ricerca; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 74/2020  del  15  dicembre  2020  che  ha
approvato  il  nuovo  Programma  nazionale  per  la   ricerca   (PNR)
2021-2027; 
  Vista l'istituzione presso il CIPE, oggi Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,  disposta
dalla menzionata  delibera  n.  74/2020  della  «Commissione  per  la
ricerca», che provvede, coadiuvato da un Comitato  di  coordinamento,
all'istruttoria degli atti di cui all'art. 2, comma  1,  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base di proposte preliminari
del Ministro dell'universita' e della ricerca e con  l'apporto  delle
amministrazioni; 
  Tenuto conto delle priorita' di sistema e degli ambiti di ricerca e
innovazione individuati dal Programma nazionale per la ricerca  (PNR)
2021-2027, nonche' delle ventotto aree d'intervento (sottoambiti) ivi
indicate in coerenza con le specificita' del contesto nazionale,  con
quanto messo in evidenza durante le interlocuzioni tra il MUR  e  gli
altri Ministeri e con  la  Strategia  nazionale  di  specializzazione
intelligente; 
  Tenuto  conto   dell'esigenza   di   avviare   rapidamente   misure
concernenti le aree d'intervento del  PNR  maggiormente  affini  alle
priorita' strategiche di livello unionale per la risposta all'attuale
crisi pandemica e per il settennio 2021-2027; 
  Tenuto conto dell'esigenza di garantire la  necessaria  coerenza  e
complementarieta'  tra  le  iniziative  sostenute  dal  Fondo  e   le
iniziative in favore della ricerca previste dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (trasmesso dal Governo al Parlamento in data  25
aprile 2021 e in seguito alla Commissione europea a  norma  dell'art.
18 par. 3 del reg. 2021/241), iniziative che il  Programma  nazionale
per  la  ricerca  2021-2027  terra'  in  considerazione  in  sede  di
revisione annuale; 
  Vista la direttiva del 25 gennaio  2021,  n.  2  recante  «Atto  di
indirizzo  politico-istituzionale  per  l'anno  2021»  adottata   dal
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto ministeriale n. 442 del 10 agosto 2020 relativo ai
criteri di ripartizione, per il  2020,  del  Fondo  di  finanziamento
ordinario (FFO); 
  Visto il decreto ministeriale n. 744 dell'8 agosto 2020 relativo ai
criteri di ripartizione, per il 2020, del  Fondo  ordinario  per  gli
enti e le istituzioni di ricerca (FOE); 
  Considerata la necessita' di rafforzare le misure a sostegno  della
ricerca  scientifica  e  di  garantire  lo   sviluppo   delle   linee
strategiche  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del  prossimo  Quadro
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, con il Programma quadro  per
la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea Horizon Europe  e  con
gli obiettivi per lo sviluppo  sostenibile  (Sustainable  Development
Goals-SDGs) individuati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite; 
  Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire
ai beneficiari un quadro giuridico  certo  relativo  alle  annualita'
2021, 2022 e 2023, i criteri di  riparto  e  di  utilizzazione  delle
risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del
Programma nazionale per la ricerca (PNR) tra le universita', gli enti
e le istituzioni pubbliche di ricerca; 
  Ritenuto di dover commisurare  l'allocazione  tra  le  due  diverse
tipologie di beneficiari delle risorse per le annualita' 2021 e  2022
in proporzione all'ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per
il finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro 7.800.371.950, e delle
risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca
(FOE), pari ad euro 1.754.343.350. Pertanto, alle  Universita'  viene
destinato l'81,64% della dotazione del Fondo; per la sola  annualita'
2023,  al  fine  di  incentivare   e   premiare   la   partecipazione
d'eccellenza  ad  iniziative  di   ricerca   unionali,   le   risorse
disponibili devono invece essere riservate a  titolo  di  premialita'
per la partecipazione, conclusa con l'aggiudicazione di  un  «grant»,
alle EU Parnerships («co-funded» e «institutionalised») del Programma
Quadro Horizon Europe; 
  Ritenuto  che,  in  relazione  alle  universita',  il  riparto  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 debba fondarsi sulle  aliquote  della
quota premiale assegnata a valere  sul  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario  (FFO)   delle   universita'   statali   e   dei   consorzi
interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla  Valutazione
della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014,  condotta
dall'ANVUR,  nonche'  dalle  ulteriori  due  componenti  della  quota
premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile); 
  Considerato, peraltro, che un'applicazione rebus sic  stantibus  di
tale criterio allocativo per le annualita' 2021 e  2022  escluderebbe
immotivatamente dal riparto del Fondo il Gran Sasso Science Institute
(GSSI) e l'Universita' degli studi  di  Trento,  nel  primo  caso  in
quanto il GSSI e' stato stabilizzato e riconosciuto posteriormente al
periodo di riferimento della predetta VQR, ai sensi del decreto-legge
29 marzo 2016, n. 42 e, nel  caso  dell'Universita'  degli  studi  di
Trento, in quanto l'Ateneo non concorre al riparto della quota  base,
della quota premiale e  dell'intervento  perequativo  del  FFO;  tale
peculiarita',  peraltro,  non  giustificherebbe   un'esclusione   dal
riparto del Fondo in quanto,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2  del
decreto legislativo n. 142/2011, «alle medesime condizioni di parita'
con  gli  altri  atenei  italiani,  l'universita'   puo'   concorrere
all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione»  che,  a  norma
dell'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  coordinato
con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, comprende le quote
destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota
base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita'  (FFO),  il  fondo  per  la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per
l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche  e
il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto
gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14  agosto  1982,  n.
590; 
  Ritenuto, dunque, che le  suddette  aliquote  di  riparto  previste
dalla tabella 4 allegata al decreto ministeriale n. 442/2020  debbano
essere riproporzionate, ai fini del presente decreto, per  consentire
l'allocazione  delle  risorse   2021   e   2022   anche   in   favore
dell'Universita' degli studi di Trento e del GSSI; 
  Ritenuto che quanto ai parametri di allocazione delle  risorse  del
Fondo per le annualita' 2021 e 2022 da individuarsi per l'Universita'
degli studi di Trento debba applicarsi  -  stante  la  partecipazione
dell'Ateneo al sistema nazionale di valutazione della  ricerca  -  il
medesimo criterio utilizzato per determinare la quota premiale  delle
universita' che concorrono al riparto di detta quota nell'ambito  del
FFO; in tal modo, il peso dell'Ateneo in relazione alla VQR 2011-2014
sul totale delle Universita' e' pari  all'1,42%,  in  relazione  alla
componente  «politiche  di  reclutamento  del  personale»   e'   pari
all'1,85%  e  in  relazione   alla   «valorizzazione   dell'autonomia
responsabile» e' pari all'1,57%; 
  Ritenuto che, quanto ai parametri di allocazione delle risorse  del
Fondo per le annualita' 2021 e 2022 da individuarsi per il GSSI,  non
potendosi  applicare  il  criterio  della  «quota  premiale»,   debba
applicarsi un criterio di allocazione che faccia riferimento al peso,
pari all'11,01%, del finanziamento ordinario attribuito  alla  Scuola
ai sensi del decreto-legge n. 42/2016 rispetto alla cosiddetta «quota
base»  del  Fondo  per  il  Finanziamento  ordinario  attribuita   al
complesso delle Scuole; 
  Ritenuto,  infine,  che  i  criteri  di  riparto   debbano   essere
assoggettati ad una revisione, laddove nel triennio 2021-2023 dovesse
intercorrere un aggiornamento della Valutazione  della  qualita'  dei
risultati della ricerca (VQR) 2011-2014 condotta dall'ANVUR; 
 
                              Decreta: 
 
  Per il corrente esercizio  finanziario  2021  e  per  i  successivi
esercizi finanziari 2022 e  2023,  la  dotazione  del  Fondo  per  la
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale  per
la ricerca, istituito dall'art. 1, comma 548  la  legge  30  dicembre
2020, n. 17, in favore di universita', enti ed istituzioni  pubbliche
di ricerca, viene attribuita  secondo  i  criteri  di  riparto  e  di
utilizzazione di seguito specificati. 
                               Art. 1 
 
                          Riparto del Fondo 
 
  La dotazione del Fondo, pari, per ciascuna delle annualita' 2021  e
2022, ad euro 200.000.000, viene ripartita tra  le  universita',  gli
enti  e  le  istituzioni  pubbliche  della  ricerca,  in  proporzione
all'ultimo  riparto  annuale  delle  risorse   del   Fondo   per   il
finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro  7.800.371.950,  e  delle
risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca
(FOE), pari ad euro 1.754.343.350. 
  Pertanto, alle Universita' viene destinato l'81,64% della dotazione
del Fondo, corrispondente  all'importo  di  euro  163.277.956,59  per
ciascuna delle annualita' 2021 e  2022  e  agli  enti  e  istituzioni
pubbliche  di   ricerca   il   18,36%   della   medesima   dotazione,
corrispondente all'importo di euro 36.722.043,41 per  ciascuna  delle
annualita' 2021 e 2022. 
  L'importo di euro 163.277.956,59 per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022 e' assegnato alle universita' e alle  Scuole  sulla  base  delle
motivazioni  espresse   in   premessa,   le   cui   risultanze   sono
rappresentate nell'allegata Tabella A, parte integrante del  presente
decreto. Risultano di conseguenza riproporzionate le  aliquote  della
quota premiale assegnata a valere  sul  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario  (FFO)   delle   universita'   statali   e   dei   Consorzi
interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla  Valutazione
della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014,  condotta
dall'ANVUR,  nonche'  dalle  ulteriori  due  componenti  della  quota
premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile). 
  L'importo di euro 36.722.043,41 per  ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, e' ripartito  tra  gli  enti  ed  istituzioni  pubbliche  della
ricerca in proporzione  alla  quota  percentuale  di  risorse  totali
assegnate a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le  istituzioni
di ricerca (FOE). 
  Il riparto puntuale delle risorse e'  riportato  nella  Tabella  B,
parte integrante del presente decreto. 
  Per l'annualita' 2023, la dotazione disponibile del Fondo, pari  ad
euro  50.000.000,  non  viene  allocata  ex-ante  ma  e'  interamente
riservata a titolo di premialita' per la partecipazione, conclusa con
l'aggiudicazione di un «grant», alle EU  Parnerships  («co-funded»  e
«institutionalised») del Programma Quadro Horizon Europe. 
  La riserva viene assegnata ai  soggetti  aggiudicatari  di  «grant»
nell'ambito delle predette  Partnerships,  purche'  l'esito  positivo
(ranking list) intervenga tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. 
  Entro il  mese  di  novembre  2023  il  MUR,  con  proprio  decreto
direttoriale, stabilisce puntualmente il riparto delle risorse tra  i
soggetti eleggibili; le modalita' di assegnazione della riserva  sono
stabilite  proporzionalmente  all'importo  del   grant   ottenuto   e
prevedono una  percentuale  di  premialita'  fondata  sul  costo  del
progetto a carico dell'Ateneo o dell'ente di ricerca.