Art. 2 
 
                       Utilizzazione del Fondo 
 
  Le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche  della  ricerca
beneficiari del  Fondo  dovranno,  in  via  esclusiva,  destinare  le
risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022  ad  una  o  piu'  delle
seguenti tipologie di misure coerenti con il PNR: 
    attivazione, a cura delle Universita' assegnatarie per il biennio
2021-2022 di risorse del Fondo per un importo fino ad euro 1.000.000,
di almeno un contratto a tempo determinato di  cui  alla  lettera  a)
dell'art.  24,  comma  3,  della  legge  n.  240/2010;  le  ulteriori
Universita' di cui alla  Tabella  A  parte  integrante  del  presente
decreto devono invece destinare  all'attivazione  di  tali  contratti
almeno il  quindici  per  cento  delle  risorse  del  Fondo  ad  esse
assegnate nel medesimo biennio; 
    impiego, a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca di  cui
alla Tabella B, parte integrante del presente decreto,  di  personale
per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attivita' ordinaria degli
stessi; 
    iniziative  di  ricerca  propedeutiche  alla   presentazione   di
progetti di ricerca nell'ambito  del  primo  pilastro  del  Programma
Quadro per la Ricerca «Horizon Europe»; 
    interventi  volti  al  potenziamento  delle   infrastrutture   di
ricerca; 
    partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento  di  almeno
un'universita' o ente di  ricerca  e  almeno  un  ulteriore  soggetto
localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad attuare
progettualita'  a  carattere  «problem-driven»  focalizzate  su  temi
centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR; 
    ricerca collaborativa tra atenei e/o  enti  pubblici  di  ricerca
nell'ambito di un progetto coerente con  il  PNR  per  conseguire  un
valore aggiunto piu' alto di quello  conseguibile  singolarmente;  la
collaborazione dovra' concretizzarsi nella condivisione  di  costi  e
benefici, nonche' di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.)  e
intangibili (dati, know-how o brevetti); 
    iniziative di ricerca interdisciplinare  che  esplorino  temi  di
rilievo  trasversale   per   il   PNR,   senza   restrizioni   basate
sull'aderenza  a  settori  scientifici  di  riferimento  o  ad   aree
tematiche prioritarie; 
    iniziative  a  sostegno  di  gruppi   di   lavoro   a   carattere
internazionale tra giovani ricercatori  post-dottorali  (sul  modello
degli «Young Independent Research Groups (YIRG») promossi  dal  Fondo
per la ricerca austriaco); 
    sostegno a  gruppi  di  lavoro  a  carattere  internazionale  tra
giovani  ricercatori  post-dottorali  (sul   modello   degli   «Young
Independent Research Groups (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca
austriaco). 
  Con riferimento ai soggetti assegnatari, nel biennio 2021-2022,  di
un importo inferiore ad euro 150.000, le suddette tipologie di misura
sono da considerarsi non vincolanti e possono  essere  sostituite  da
differenti interventi, purche' coerenti con il PNR 2021-2027. 
  Gli interventi  potranno  concentrarsi  su  una  o  piu'  priorita'
definite nell'ambito del PNR; le  modalita'  di  utilizzazione  delle
risorse concernono anche le attivita' gia' avviate a far data  dal  1
gennaio 2021.