Art. 2
Utilizzazione del Fondo
Le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche della ricerca
beneficiari del Fondo dovranno, in via esclusiva, destinare le
risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 ad una o piu' delle
seguenti tipologie di misure coerenti con il PNR:
attivazione, a cura delle Universita' assegnatarie per il biennio
2021-2022 di risorse del Fondo per un importo fino ad euro 1.000.000,
di almeno un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010; le ulteriori
Universita' di cui alla Tabella A parte integrante del presente
decreto devono invece destinare all'attivazione di tali contratti
almeno il quindici per cento delle risorse del Fondo ad esse
assegnate nel medesimo biennio;
impiego, a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui
alla Tabella B, parte integrante del presente decreto, di personale
per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attivita' ordinaria degli
stessi;
iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di
progetti di ricerca nell'ambito del primo pilastro del Programma
Quadro per la Ricerca «Horizon Europe»;
interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di
ricerca;
partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno
un'universita' o ente di ricerca e almeno un ulteriore soggetto
localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad attuare
progettualita' a carattere «problem-driven» focalizzate su temi
centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR;
ricerca collaborativa tra atenei e/o enti pubblici di ricerca
nell'ambito di un progetto coerente con il PNR per conseguire un
valore aggiunto piu' alto di quello conseguibile singolarmente; la
collaborazione dovra' concretizzarsi nella condivisione di costi e
benefici, nonche' di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e
intangibili (dati, know-how o brevetti);
iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di
rilievo trasversale per il PNR, senza restrizioni basate
sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree
tematiche prioritarie;
iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere
internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello
degli «Young Independent Research Groups (YIRG») promossi dal Fondo
per la ricerca austriaco);
sostegno a gruppi di lavoro a carattere internazionale tra
giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli «Young
Independent Research Groups (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca
austriaco).
Con riferimento ai soggetti assegnatari, nel biennio 2021-2022, di
un importo inferiore ad euro 150.000, le suddette tipologie di misura
sono da considerarsi non vincolanti e possono essere sostituite da
differenti interventi, purche' coerenti con il PNR 2021-2027.
Gli interventi potranno concentrarsi su una o piu' priorita'
definite nell'ambito del PNR; le modalita' di utilizzazione delle
risorse concernono anche le attivita' gia' avviate a far data dal 1
gennaio 2021.