Art. 2 Utilizzazione del Fondo Le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche della ricerca beneficiari del Fondo dovranno, in via esclusiva, destinare le risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 ad una o piu' delle seguenti tipologie di misure coerenti con il PNR: attivazione, a cura delle Universita' assegnatarie per il biennio 2021-2022 di risorse del Fondo per un importo fino ad euro 1.000.000, di almeno un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010; le ulteriori Universita' di cui alla Tabella A parte integrante del presente decreto devono invece destinare all'attivazione di tali contratti almeno il quindici per cento delle risorse del Fondo ad esse assegnate nel medesimo biennio; impiego, a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui alla Tabella B, parte integrante del presente decreto, di personale per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attivita' ordinaria degli stessi; iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca «Horizon Europe»; interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca; partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno un'universita' o ente di ricerca e almeno un ulteriore soggetto localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad attuare progettualita' a carattere «problem-driven» focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR; ricerca collaborativa tra atenei e/o enti pubblici di ricerca nell'ambito di un progetto coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto piu' alto di quello conseguibile singolarmente; la collaborazione dovra' concretizzarsi nella condivisione di costi e benefici, nonche' di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, know-how o brevetti); iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie; iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli «Young Independent Research Groups (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca austriaco); sostegno a gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli «Young Independent Research Groups (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca austriaco). Con riferimento ai soggetti assegnatari, nel biennio 2021-2022, di un importo inferiore ad euro 150.000, le suddette tipologie di misura sono da considerarsi non vincolanti e possono essere sostituite da differenti interventi, purche' coerenti con il PNR 2021-2027. Gli interventi potranno concentrarsi su una o piu' priorita' definite nell'ambito del PNR; le modalita' di utilizzazione delle risorse concernono anche le attivita' gia' avviate a far data dal 1 gennaio 2021.