Art. 3
Attuazione e monitoraggio
Il Ministero dell'universita' e della ricerca che, ai sensi del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sovrintende al
monitoraggio del PNR, acquisisce annualmente dai beneficiari, entro
il 30 settembre, il programma delle iniziative che gli stessi
intendono porre in essere con il sostegno del Fondo, comprensivo del
dettaglio delle finalita' perseguite.
Con appositi decreti direttoriali di attuazione, vengono
individuate le modalita' con le quali il MUR effettua la verifica 'di
coerenza', da effettuarsi annualmente entro il 30 novembre, delle
iniziative rispetto alle previsioni del presente decreto; altresi',
tali decreti di attuazione stabiliscono le modalita' con le quali, a
conclusione del triennio di riferimento, viene verificata l'effettiva
realizzazione degli interventi ad opera dei singoli beneficiari,
mediante l'analisi delle relazioni illustrative da questi ultimi
trasmesse.
Nei casi di risorse assegnate e non spese e nei casi di risorse
riferibili ad interventi caratterizzati da discrasie rispetto al PNR,
si procede ad un conseguente recupero, a valere sulle assegnazioni
FFO e FOE, nonche' a valere su eventuali ulteriori assegnazioni di
risorse pubbliche a titolarita' del MUR.