Art. 3 Attuazione e monitoraggio Il Ministero dell'universita' e della ricerca che, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sovrintende al monitoraggio del PNR, acquisisce annualmente dai beneficiari, entro il 30 settembre, il programma delle iniziative che gli stessi intendono porre in essere con il sostegno del Fondo, comprensivo del dettaglio delle finalita' perseguite. Con appositi decreti direttoriali di attuazione, vengono individuate le modalita' con le quali il MUR effettua la verifica 'di coerenza', da effettuarsi annualmente entro il 30 novembre, delle iniziative rispetto alle previsioni del presente decreto; altresi', tali decreti di attuazione stabiliscono le modalita' con le quali, a conclusione del triennio di riferimento, viene verificata l'effettiva realizzazione degli interventi ad opera dei singoli beneficiari, mediante l'analisi delle relazioni illustrative da questi ultimi trasmesse. Nei casi di risorse assegnate e non spese e nei casi di risorse riferibili ad interventi caratterizzati da discrasie rispetto al PNR, si procede ad un conseguente recupero, a valere sulle assegnazioni FFO e FOE, nonche' a valere su eventuali ulteriori assegnazioni di risorse pubbliche a titolarita' del MUR.