Art. 3 
 
                      Attuazione e monitoraggio 
 
  Il Ministero dell'universita' e della ricerca  che,  ai  sensi  del
decreto  legislativo  5  giugno  1998,   n.   204,   sovrintende   al
monitoraggio del PNR, acquisisce annualmente dai  beneficiari,  entro
il 30  settembre,  il  programma  delle  iniziative  che  gli  stessi
intendono porre in essere con il sostegno del Fondo, comprensivo  del
dettaglio delle finalita' perseguite. 
  Con  appositi   decreti   direttoriali   di   attuazione,   vengono
individuate le modalita' con le quali il MUR effettua la verifica 'di
coerenza', da effettuarsi annualmente entro  il  30  novembre,  delle
iniziative rispetto alle previsioni del presente  decreto;  altresi',
tali decreti di attuazione stabiliscono le modalita' con le quali,  a
conclusione del triennio di riferimento, viene verificata l'effettiva
realizzazione degli interventi  ad  opera  dei  singoli  beneficiari,
mediante l'analisi delle  relazioni  illustrative  da  questi  ultimi
trasmesse. 
  Nei casi di risorse assegnate e non spese e  nei  casi  di  risorse
riferibili ad interventi caratterizzati da discrasie rispetto al PNR,
si procede ad un conseguente recupero, a  valere  sulle  assegnazioni
FFO e FOE, nonche' a valere su eventuali  ulteriori  assegnazioni  di
risorse pubbliche a titolarita' del MUR.