Art. 3 
 
     Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' 
           del Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della  protezione
civile direttamente impegnato negli interventi di cui  alla  presente
ordinanza puo' essere  autorizzata,  in  deroga  alla  contrattazione
collettiva nazionale di  comparto,  per  la  durata  dello  stato  di
emergenza di cui in premessa per  l'impiego  sul  territorio  colpito
dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale  indennita'
omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di  missione,
forfettariamente  parametrata  su  base  mensile   a   200   ore   di
straordinario festivo e  notturno,  determinata  con  riferimento  ai
giorni di effettivo impiego.